lunedì 26 maggio 2014

Notifica preliminare 2.0 in Piemonte (diteci che è uno scherzo)

Formidabile esempio di come le parole possano assumere molteplici significati, ecco una curiosa versione del concetto di "semplificazione" nella sperimentazione che la Regione Piemonte ha appena avviato per l'invio telematico della notifica preliminare (d.lgs. 81/2008, art.99) per la sicurezza dei cantieri edili.

Premesso che l'omessa notifica preliminare non è in alcun modo sanzionabile per lavori di manutenzione ordinaria (cioè senza pratiche edilizie), ed anticipato che la sperimentazione regionale sarà attiva fino alla fine di settembre e solo per alcuni comuni (per  gli altri, per fortuna, cambia nulla e va benissimo inviare una notifica cartacea), nella speranza che il sistema collassi o venga rivisto quasi al 100%, ecco la guida alla procedura; tutto sommato una chiara sintesi dei vari passi, che però ha il difetto di rimandare a sua volta ad altre 8 (otto) guide per un totale di 113 (centotredici) pagine che i professionisti dovranno studiarsi prima di poter inviare anche solo una notifica.

Ma che cosa c'entrano i professionisti, visto che l'obbligo giuridico di invio della notifica è del committente o del Responsabile Lavori (se nominato)? 
Stolti, è la semplificazione 2.0.... I committenti/RL non potranno più inviare notifiche preliminari, ma dovranno necessariamente rivolgersi a professionisti accreditati al sistema, in possesso di certificato e firma digitale, a cui i committenti/RL dovranno firmare una procura speciale per autorizzarli ad inviare la notifica telematica. 

Se l'invio di una normale notifica, oggi, richiede la compilazione di un foglio in A4, stampato in una massimo due facciate con una firma del committente/RL, e una trasmissione in modo certo per esempio tramite una banale PEC, una volta che questa supposta "semplificazione" dovesse malauguratamente passare il committente/RL dovrà firmare due documenti, la procura speciale prima e poi la ricevuta cartacea, la quale non avrà valore se priva della firma. Il tutto senza contare il lavoro del professionista (gratis?).

Tre ulteriori osservazioni:
1) il committente, che nel d.lgs. 81/2008 si chiama appunto "committente", nel sistema telematico piemontese si chiama "intestatario": oh basta là, ma perchè?
2) il professionista viene individuato dal sistema come "responsabile lavori per la notifica preliminare", anche se le guide precisano che non riveste per questo la figura di "responsabile dei lavori" di cui al d.lgs. 81/2008... E allora non si poteva usare un'altra definizione, tipo "compilatore" come nella notifica telematica in Lombardia?
3) è obbligatorio il georiferimento della notifica nella carta tecnica regionale (c'è una guida di 16 pagine per questo), però poi viene comunque richiesto l'inserimento manuale dell'indirizzo del cantiere, dell’indirizzo della ASL e dell’indirizzo della Direzione Territoriale del Lavoro competenti

E questa sarebbe semplificazione?
Dai, diteci che è tutto uno scherzo.