giovedì 31 gennaio 2008

Lavorano per noi.


Dopo innumerevoli proroghe, rinvii, revisioni ed incasinamenti lessicali vari che hanno portato a ben due "vacatio legis", è bello sapere che anche a governo caduto i nostri legislatori continuano il lavoro. Così sommessamente ricordiamo che siamo in attesa di sapere come si fanno gli impianti elettrici (niente paura, il regolamento è in via di emanazione) e come si devono progettare le strutture (qui invece: paura). E magari anche vorremmo che uscisse lo sbandieratissimo testo unico sulla sicurezza (qui almeno leggi vigenti le abbiamo), anche se come è noto "lavoratori e datori di lavoro la pensano allo stesso modo". Nella foto, il modo in cui la pensano lavoratori e datori di lavoro.

sabato 12 gennaio 2008

Famolo strano: integriamo ancora la 626








Integrazione al decreto 626: il d.lgs. 257/2007, pubblicato ieri in G.U., aggiunge il capo V-ter sulla protezione dai campi elettromagnetici.
Senti maaaa..... non doveva uscire il Testo Unico sulla sicurezza?

giovedì 10 gennaio 2008

Bye-bye 46/90

Abrogata quasi tutta la legge 46/90 sugli impianti tecnologici, da inizio anno si fa riferimento al capo V del Testo Unico per L'edilizia. Manca soltanto (ops!) il testo che dica come fare gli impianti all'interno degli edifici.

martedì 8 gennaio 2008

Bozza TU e portieri

E' facilmente disponibile in rete la bozza ufficiosa del Testo Unico della sicurezza sui luoghi di lavoro: questo è quanto viene previsto per la tutela dei dipendenti di condominio. Quasi quasi sembra peggio di prima.

Art.3 - Campo di applicazione
6. Nei confronti dei ... lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo … .
Art.36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia di cui ai Titoli …;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui ai Titoli … sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate di cui ai Titoli …
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), e al comma 2, lettere a) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 6.
Art.37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.
2. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli ….
3. La formazione, comprensiva di uno specifico addestramento, deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
4. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
8. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

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