"Ovviamente era da escludere una qualsivoglia assimilazione concettuale, ancorché in via di ipotesi, tra la veste di locatore-proprietario e la qualifica di datore di lavoro o di appaltatore ovvero di responsabile della sicurezza nei confronti del conduttore che peraltro esercitava professionalmente, come acclarato nel caso concreto, l'attività di installazione di condizionatori d'aria."
Sentenza di Cassazione Penale, n.9122/2012.
Il caso. Un socio di una ditta di installazione impianti di condizionamento, locataria di un capannone industriale, chiede l'autorizzazione ai proprietari per l'installazione di un condizionatore in copertura. Il tetto del capannone non è calpestabile, l'installatore cade. Vengono condannati in primo grado e in appello l'altro socio della ditta, con delega in materia antinfortunistica e quindi come datore di lavoro del socio deceduto, e i due proprietari del capannone perchè non avevano informato i conduttori della non calpestabilità del tetto.
La Suprema Corte invece, pur confermando la condanna per il datore di lavoro, nei confronti dei due proprietari annulla le condanne sia ai fini penali che ai fini civili.
Precisa la S.C. che la Corte di Appello ha omesso "di specificare la natura dell'obbligo gravante ex contractu a carico dei proprietari-locatori e quindi di individuare la specifica posizione di garanzia di cui gli stessi dovevano in concreto ritenersi investiti nei confronti del M. (il socio deceduto - ndr), ai sensi dell'art. 40, comma 2° cod. pen."
In altre parole, è vero che esiste un articolo 40 del codice penale che al comma 2° recita: "Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo", ma bisogna appunto individuare un obbligo giuridico: se l'obbligo manca, manca anche la corrispondente posizione di garanzia e non possono essere attribuite responsabilità.
I proprietari non avevano alcun obbligo di informare i conduttori, peraltro perfettamente in grado di comprenderlo da soli, della non calpestabilità del tetto. Nè si possono assimilare i proprietari alle figure di datore di lavoro, di appaltatore o di responsabile della sicurezza dei conduttori.
Ovviamente.
Millescale II
lunedì 12 marzo 2012
sabato 10 marzo 2012
Chi non lo conosce, non sa che cosa si è perso
Moebius non c'è più.


Immagine dal graffito realizzato nel 1997 per il Centro Culturale Francese di Milano.
domenica 4 marzo 2012
Linee vita in Veneto, aggiornamento legislativo
Aggiornata la normativa regionale veneta sulla necessità di sistemi anticaduta in caso di nuove costruzioni o opere con pratica edilizia.
Con deliberazione n.97 del 31 gennaio 2012 la Giunta Regionale ha approvato la modifica delle istruzioni tecniche per le manutenzioni in quota di cui alla DGR n. 2774/2009: per ogni cantiere di nuova costruzione o che preveda pratica edilizia per opere sulla copertura - esclusi quindi i soli lavori senza titolo abilitativo, come precisa l'allegato A della DGR 97/2012 - è necessario rispettare le indicazioni tecniche dell'allegato B.
Con deliberazione n.97 del 31 gennaio 2012 la Giunta Regionale ha approvato la modifica delle istruzioni tecniche per le manutenzioni in quota di cui alla DGR n. 2774/2009: per ogni cantiere di nuova costruzione o che preveda pratica edilizia per opere sulla copertura - esclusi quindi i soli lavori senza titolo abilitativo, come precisa l'allegato A della DGR 97/2012 - è necessario rispettare le indicazioni tecniche dell'allegato B.
mercoledì 22 febbraio 2012
lunedì 13 febbraio 2012
La responsabilità di un committente privato non è automatica
Da Puntosicuro: "non è automatica la responsabilità di un committente privato per un infortunio occorso a un lavoratore nel corso di un contratto di prestazione d’opera".
Nella sentenza vengono riproposti robusti criteri da prassi giurisprudenziale: l'analisi della capacità tecnico professionale dell'esecutore, la ricerca di un'eventuale ingerenza nell'appalto, l'eventuale agevole percepibilità del pericolo.
Ma i riferimenti di legge sono sbagliati: trattandosi di ristrutturazione edilizia e di committenti privati (non datori di lavoro), le responsabilità del committente non vanno cercate nell'art.7 del d.lgs. 626/94 e nell'art.26 del d.lgs. 81/2008, ma nella "direttiva cantieri", cioè il d.lgs. 494/96 oggi trasfuso nel titolo IV del d.lgs. 81/2008, che all'epoca del fatto era già vigente da otto anni e che dà al committente (questo sì, chiunque) obblighi ben maggiori.
Nella sentenza vengono riproposti robusti criteri da prassi giurisprudenziale: l'analisi della capacità tecnico professionale dell'esecutore, la ricerca di un'eventuale ingerenza nell'appalto, l'eventuale agevole percepibilità del pericolo.
Ma i riferimenti di legge sono sbagliati: trattandosi di ristrutturazione edilizia e di committenti privati (non datori di lavoro), le responsabilità del committente non vanno cercate nell'art.7 del d.lgs. 626/94 e nell'art.26 del d.lgs. 81/2008, ma nella "direttiva cantieri", cioè il d.lgs. 494/96 oggi trasfuso nel titolo IV del d.lgs. 81/2008, che all'epoca del fatto era già vigente da otto anni e che dà al committente (questo sì, chiunque) obblighi ben maggiori.
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