domenica 23 novembre 2008

No, in un'abitazione non poteva succedere


"E' stata una fatalità, poteva succedere anche in una abitazione" ha detto il presidente del Consiglio della tragedia capitata nella scuola di Rivoli.
No, signor presidente, in un'abitazione non poteva succedere perchè nelle abitazioni conosciamo che cosa abbiamo sopra la nostra testa. Ma anche perchè i costruttori di case, signor presidente lei dovrebbe saperlo, nelle abitazioni non sprecano i centimetri per far passare grossi tubi in ghisa, e quindi non c'è niente che ci possa cadere sulla testa. E non parli di fatalità per favore: qualcuno ha messo quel pesante tubo in modo precario, qualcun altro lo ha chiuso in un assurdo controsoffitto. C'è gente incapace che lavora sulle nostre teste, signor presidente. Rendetevene conto in fretta, sta diventando troppo tardi.

mercoledì 19 novembre 2008

L'ANACI Nazionale interpella

La sede nazionale di ANACI ha inoltrato al Ministero del Lavoro una serie di quesiti sulle modalità di applicazione del cosiddetto Testo Unico per la sicurezza. Il testo completo dell'interpello è qui.
Come da art.12 del d.lgs.81/2008, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro possono inoltrare al ministero quesiti via e-mail sull'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, e le risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza. Purtroppo però non è più vigente il testo dell'art.9 comma 2 del d.lgs. 124/2004, che recitava: "L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti (di cui all'interpello - ndr) esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

Tralasciando le considerazioni sulla utilità dei centri studi, millescale ha da anni un punto di vista esplicito e diretto su tutti i temi proposti, a cui, immodestamente, rispondiamo ora in tempi non sospetti. Confronteremo poi le nostre risposte con quelle del ministero.

I quesiti della ANACI Nazionale:
1) è confermato - anche alla luce del nuovo T.U. Sicurezza - che nel condominio il “datore di lavoro" è il condominio o meglio i condomini contitolari del diritto di comunione sui beni?
2) è confermato - anche alla luce del nuovo T.U. Sicurezza - che l’amministratore acquisisce la configurazione giuridica di datore di lavoro soltanto ai fini degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti del condominio?
3) al fine dell’ottemperamento del predetto obbligo di informazione e formazione, previsto dal comma 9 dell’art. 3, nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, è necessario che il condominio rediga il documento di valutazione dei rischi previsto dagli artt. 17 e 28?
4) considerato che la redazione del documento di valutazione dei rischi costituisce obbligo per il “datore di lavoro”, nel caso in cui il condominio non abbia lavoratori alle sue dipendenze, la redazione di tale documento è necessaria?
5) con riferimento al precedente quesito, nel caso in cui il condominio non abbia lavoratori alle sue dipendenze, ma esistano dipendenti dei singoli condomini (per esempio, collaboratrici domestiche), il condominio è tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi? Nello stesso caso, i singoli condomini che hanno alle loro dipendenze un lavoratore sono tenuti alla redazione del documento di valutazione dei rischi?
6) nel caso in cui, in un condominio gestito da un amministratore, vengano effettuate opere edili o assimilabili, non rientranti in quanto previsto agli artt. 89 e ss., ovvero in assenza della figura del coordinatore della sicurezza, al condominio/amministratore committente si estende la responsabilità del datore di lavoro come previsto dal comma 4 dell’art. 26?

Le nostre risposte:
1) il "datore di lavoro" deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penali. In presenza di dipendenti il "datore di lavoro" è l'amministratore pro tempore se esiste, tutti i condòmini se l'amministratore non è nominato.
2) l'amministratore se "datore di lavoro" non deve assolvere solo agli obblighi di formazione informazione, ma anche a tutto quanto previsto dall'art.3 comma 9 (che comprende anche dispositivi di protezione individuale e attrezzature) e dall'art.26 in caso di lavori in appalto.
3) no, perchè il documento non è richiamato nella formulazione dell'art.3 comma 9; deve però essere espletato il processo di valutazione dei rischi funzionale all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.3 comma 9 e di cui all'art.26.
4) assolutamente no: niente dipendenti, niente "datori di lavoro".
5) assolutamente no.
5 bis) dipende: se il lavoratore è colf, badante ecc., cioè lavoratore domestico o familiare, non si deve applicare il d.lgs. 81/2008 (si veda l'art.2 comma 1 lettera a); se il lavoratore è di altro tipo (uffici, laboratori, negozi ecc.) si applica il testo del decreto che prevede, a seconda dei casi, anche l'obbligo di redazione del documento per più di 10 lavoratori presenti. Il condominio con questi obblighi, però, non ha mai niente a che fare.
6) le opere edili rientrano sempre in quanto previsto dagli artt. 89 e seguenti; in ogni caso, coordinatore o non coordinatore, l'art.26 si deve applicare se e soltanto se il condominio ha dipendenti (e l'amministratore è "datore di lavoro committente"), altrimenti l'art.26 è giuridicamente inapplicabile.

ing. Cristoforo Moretti
mercoledi 19 novembre 2008, ore 9 di mattina.

mercoledì 12 novembre 2008

I cinque passi

Smettiamola di dire che il condominio è sempre "luogo di lavoro" e richiede l'applicazione di tutte le leggi sulla sicurezza. Ancora una volta smentiamo coloro che sostengono questa leggenda metropolitana, in cinque semplici passi.


1° passo - I lavoratori domestici non sono tutelati dalle leggi sulla sicurezza sul lavoro (art.2 comma 1 lett.a d.lgs. 81/2008), quindi avere o non avere un badante o una colf non cambia il punto di vista.
2° passo - Escluso il caso del cantiere edile, la casa del privato cittadino non è mai "luogo di lavoro" soggetto a normative di sicurezza; è il lavoratore o la ditta a cui occasionalmente viene affidato un lavoro (idraulico, tappezziere, tapparellista, mobiliere, ecc.) che ha obblighi di sicurezza, non il committente privato cittadino. Tu lettore non sarai mai "datore di lavoro" dell'idraulico che ti fa manutenzione alla caldaietta: sei il suo "committente". Se fossi "datore di lavoro" del tuo idraulico dovresti: fare la valutazione dei rischi, nominare il RSPP, nominare il Medico Competente, nominare gli addetti all'emergenza e al pronto soccorso, fare formazione e informazione, fornirgli attrezzatura e dispositivi di protezione individuale... Non lo dice millescale, lo dice il d.lgs. 81/2008, art.18.
3° passo - Il condominio per definizione è un insieme di proprietari; il condominio può avere un lavoratore dipendente (custode, portiere, ecc.) oppure no. Il fatto che alcuni condòmini siano anche "datori di lavoro" (negozi, studi ecc.) non influisce in alcun modo sul condominio.
4° passo - Se il condominio ha un dipendente, è "luogo di lavoro" e le normative di sicurezza si applicano. L'amministratore sarà "datore di lavoro" per il dipendente e "committente datore di lavoro" per le ditte o i lavoratori esterni, con obblighi precisi normati dall'art.26 del d.lgs. 81/2008 o dal titolo IV dello stesso decreto per i cantieri edili.
5° passo - Se il condominio non ha un dipendente, il suo amministratore non potrà mai essere "datore di lavoro" e le normative di sicurezza non si applicano (cantiere edile sempre escluso). Si torna al 2° passo - concettualmente identico - per ribadire che l'unico obbligo giuridico che può avere un amministratore di condominio senza dipendenti, o un privato proprietario di unità immobiliare, nei confronti della sicurezza di lavoratori esterni è legato ai cantieri edili.

Conclusione. Se il vetro è rotto, va cambiato. Se il pavimento è sconnesso, va sistemato. Se l'ascensore funziona male, va regolarizzato. Perchè esistono codici, leggi e giurisprudenza che esulano dalla sicurezza sul lavoro ma che aiutano a vivere in tranquillità. Ma se le normative di sicurezza sono inapplicabili, rassegnatevi, rimangono inapplicabili. Perchè le leggi le fa il Parlamento e leggi che dicono il contrario di quanto sopra, attualmente, non ce ne sono.