mercoledì 26 agosto 2009

Inviate subito il nominativo del RLS.....

Ieri 25 agosto l’INAIL ha diffuso la circolare esplicativa n.43 con le modalità operative per comunicare i nominativi dei RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza): un esame della circolare in un articolo pubblicato sul sito di Anaci Piemonte.

Di seguito la cronistoria di questa grottesca vicenda.

30 aprile 2008 - Sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il d.lgs. 81/2008, “testo unico” sulla sicurezza sul lavoro, che all’art.18 comma 1 lettera aa (sì: proprio a-a - ndr) impone al datore di lavoro di “comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. In che modo? Entro quando? Nessuno lo sa. La mancata comunicazione è sanzionata dall’art.55 comma 5 lettera o con ammenda da 500 euro.

12 marzo 2009 – L’INAIL emette la
circolare n.11, nella quale precisa che va inviato il nominativo del RLS solo se presente al 31 dicembre 2008 ed indica la scadenza temporale ultima nel 16 maggio 2009.

Fine aprile, inizio maggio 2009 – Panico in vista della scadenza del 16 maggio: si scopre l’esistenza del RLS. Negli studi di amministrazione condominiale arrivano circolari terroristiche che suggeriscono fantasiosi escamotages per ovviare all’eventuale assenza del RLS: autonominarsi come datore di lavoro (impossibile), convincere i lavoratori a retrodatare la nomina (la nomina! Il RLS si “elegge”, non si “nomina”; e poi: mai retrodatare), nominare a forza l’unico lavoratore presente (illegittimo).

15 maggio 2009, pomeriggio – Poche ore prima della scadenza il sito internet dell’INAIL pubblica
due righe nelle quali, facendo riferimento a una nota ministeriale sempre del 15 maggio, si rimanda la scadenza al 16 agosto 2009. La nota ministeriale è introvabile, nonostante contatti diretti con uffici ministeriali sul territorio. Il sito dell’INAIL va in crisi per l’eccessivo numero di contatti, gli utenti più previdenti catturano la schermata delle “due righe” e la ripropongono sui forum specializzati.

1 giugno 2009 – Viene diffusa la ormai leggendaria
nota ministeriale del 15 maggio, della cui esistenza si cominciava a dubitare. La data del 16 agosto viene scadenziata con più serenità.

4 agosto 2009 – Il Ministero del Welfare invia
una lettera all’INAIL invitando l’istituto a riconsiderare, in funzione del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri ed in via di pubblicazione, la data di scadenza dell’obbligo di comunicazione del RLS.

5 agosto 2009 – Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 106/2009, correttivo del d.lgs. 81/2009. Il nuovo art.18 comma 1 lettera aa recita: “comunicare in via telematica all’INAIL (...) in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”. La sanzione (art.55 comma 5 lettera l) si riduce da 500 euro a un’ammenda da 50 a 300 euro.

8 agosto 2009 – Un
comunicato dell’INAIL, aderendo alla indicazione ministeriale del 4 agosto, di fatto sospende la scadenza del 16 agosto, rimandando all’emissione di una successiva circolare esplicativa.

20 agosto 2009 – Entra in vigore il decreto correttivo e quindi la nuova versione del d.lgs. 81/2008.

25 agosto 2009 – L’INAIL finalmente diffonde la
circolare esplicativa n.43 con le modalità operative per comunicare i nominativi, precisando bene chi e come deve inviare la comunicazione e le sanzioni in difetto, ma omettendo di indicare una data di scadenza. Teoricamente quindi ogni ritardo dalla data della circolare INAIL è sanzionabile.

martedì 25 agosto 2009

Sentenza: condomini-lavoratori condannati come "datori di lavoro" di fatto

Cassazione penale Sezione IV n.28230/2009, dal sito Anaci Piemonte.

Due fratelli e condomini, a seguito della morte di un lavoratore durante uno scavo per eliminare un'infiltrazione da un muro controterra, sono stati condannati ad otto e dieci mesi di reclusione oltre al risarcimento danni alle parti civili. Contemporaneamente sono stati assolti altri due imputati, condomini pure loro, in quanto non destinatari di una posizione di garanzia per non essersi ingeriti nei lavori.
Questa la ricostruzione dei fatti. In un condominio privo di amministratore L.A., condomino, lamenta infiltrazioni nella camera da letto; ne parla con un altro condomino, S.P., che si offre di "provvedere lui a tutto". S.P. coinvolge suo fratello S.A., pure lui condomino, il quale ingaggia C.F. come aiuto per i lavori, che saranno eseguiti dagli stessi fratelli S.P. e S.A. Alle riunioni di condominio nelle quali si prese la decisione di affidare i lavori a S.P., in cambio dell'esenzione dal pagamento delle spese condominiali, parteciparono anche L.A. (che lamentava l'infiltrazione) e il condomino T.A., entrambi poi imputati ed infine assolti. In queste riunioni, secondo la Corte, è stato stipulato un contratto verbale tra i condomini e i due fratelli, quali soci di fatto. Durante i lavori, per accertata mancanza di cautele per la prevenzione degli infortuni, lo scavo franò uccidendo il lavoratore C.F. e ferendo i due fratelli. E' stato accertato che il C.F. non aveva alcuna autonomia decisionale e che era quindi un lavoratore subordinato: la Corte ha riconosciuto i due fratelli come "datori di lavoro" di C.F.; a loro spettava quindi l'adozione di tutte le misure prevenzionali per evitare gli infortuni. Da qui la condanna.

martedì 18 agosto 2009

Miglioramento della sicurezza degli ascensori, pubblicato il decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il d.m. 23 luglio 2009: "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
In sintesi gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 hanno da 2 a 5 anni - a seconda dell'età dell'impianto (rif. art.2) - per essere sottoposti a una verifica straordinaria "finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)".
A seguito dell'esito della verifica straordinaria, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi entro 5 o 10 anni - in funzione della tipologia di rischio (rif. art.3) - dalla data della verifica citata.

Interessante e degno di approfondimenti anche l'art.6, dal titolo "Adeguamenti specifici":
"I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art. 3, comma 3:
- misure per assicurare l'accessibilità ai disabili;
- misure contro gli atti vandalici;
- misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio,
non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare".

venerdì 14 agosto 2009

Che differenza c'è?

Che differenza c'è, tra questa fotografia dell'agosto 1954, e quella della demolizione dell'edificio abusivo datata agosto 2009?
C'è che nel frattempo sono stati pubblicati i decreti 547/1955, 164/1956, 626/1994, 494/1996 e 81/2008.
Eppure si demolisce ancora nello stesso, pericoloso modo.

martedì 11 agosto 2009

Una notizia buona e una cattiva

Demolito edificio abusivo nel Parco dell'Appia Antica: questa è la notizia buona, data dal Corriere e da Repubblica.
Quella cattiva è che nessuno dei due quotidiani nazionali sia stato in grado di commentare un po' più in là, viste le fotografie, a 6 giorni dalla pubblicazione di un nuovo decreto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

sabato 8 agosto 2009

Sospesa la scadenza della comunicazione dei RLS, in attesa di una circolare INAIL

Il decreto 106/2009, correttivo del decreto 81/08, comincia a dare i primi effetti: la comunicazione all'INAIL del nome del RLS per gli studi professionali, prevista entro il 16 agosto 2009, viene messa in stand-by da questo comunicato dello stesso INAIL:
Per effettuare tale comunicazione è pertanto necessario attendere le istruzioni operative che l'INAIL fornirà con propria circolare.

giovedì 6 agosto 2009

Pubblicato il correttivo del d.lgs. 81/08

Mentre ieri sera i Manhattan Transfer esaltavano il pubblico alessandrino, è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo del "testo unico" sulla sicurezza del lavoro, d.lgs. 106/2009.

Entra in vigore il 20 agosto 2009: a presto per le prime interpretazioni su millescale.

"Please, welcome: the Manhattan Transfer!"