Girovagando per il web è emersa una breve ma interessante discussione in un forum sulla prevenzione.
Il moderatore del forum pontifica sull'obbligo degli amministratori di condominio di rispettare sempre e comunque il dpr 462/01 sulle verifiche di messa a terra, identificando in ogni caso (con o senza dipendenti) il "datore di lavoro" nel proprietario e/o amministratore.
Un mese dopo un ispettore della ASL di Catania lo smentisce clamorosamente: nei condomini senza dipendenti non vi è obbligo.
venerdì 27 febbraio 2009
mercoledì 25 febbraio 2009
Risposta a quesito su DVR e DUVRI
Tra pochi giorni, sul numero n.49 di millescale, risposta della sede ANACI di Milano a un quesito su obbligatorietà di DVR e DUVRI in condominio.
lunedì 16 febbraio 2009
Che fine farà l'interpello?
Dalla rivista "Amministrare Immobili" della Anaci Nazionale (numero di gennaio 2009, pag.13):
"Una delle questioni di fondo è stata poi sollevata da Carlo Parodi del Centro Studi Anaci nazionale, che ha sintetizzato le questioni sulla sicurezza poste dall'Anaci al Ministero del Lavoro, esplicitando in particolare il dubbio sul fatto che l'amministratore sia o meno 'datore di lavoro' in caso di attività comunque svolte nell'edificio su committenza condominiale.
La risposta, secondo Luigi Caiazza, è senz'altro affermativa, con tutte le implicazioni che ne conseguono, ma la pronuncia finale del ministero è ancora attesa."
Le nostre risposte all'interpello posto al Ministero da Anaci Nazionale risalgono allo scorso novembre.
Sulla risposta senz'altro affermativa dell'avv. Luigi Caiazza (già Capo Servizio centrale degli Ispettori del lavoro), notiamo che a maggio 2008 su un popolare quotidiano economico, in un articolo sull'art.26 del d.lgs. 81/2008, sosteneva:
"Quando il committente è un datore di lavoro - dunque quando si tratta di appalti da eseguire all'interno di un'impresa - questo deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento..."
A ottobre 2008 Caiazza scriveva addirittura, riferendosi al condominio:
"In caso di appalto di opere o servizi, occorre riferirsi all'articolo 26 del Tu. Dato però che questo si applica al datore di lavoro, è evidente che – non sussistendo tale obbligo in capo al condominio – non troverà applicazione tale articolo. Ciò porterebbe dunque ad escludere, in capo al condominio, almeno gli obblighi direttamente connessi alla valutazione dei rischi del 'datore di lavoro committente' il quale debba coordinarsi e cooperare con le imprese appaltatrici per eliminare o contenere i rischi da 'interferenze'."
Ed infine, dallo stesso quotidiano, interessante la risposta a un quesito:
"Il condominio amministrato da una Sas, senza portiere e dipendenti, ma con servizi generalmente in appalto e con manutentori artigiani per piccoli interventi tipo la sostituzione di una lampadina o di un vetro, è obbligato a incaricare professionista esterno per redigere il piano di sicurezza?". Risposta: "La forma di conferimento delle prestazioni indicate dal lettore non si ritiene che rientri nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 26 del decreto legislativo 81/08, in quanto si riferisce espressamente al «datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda». Nella fattispecie, mancano quindi i presupposti soggettivi e oggettivi ipotizzati dalla norma citata."
Tra i redattori delle schede di risposta, lo stesso avv. Caiazza.
Attendiamo fiduciosi le risposte ministeriali all'interpello, se mai arriveranno.
"Una delle questioni di fondo è stata poi sollevata da Carlo Parodi del Centro Studi Anaci nazionale, che ha sintetizzato le questioni sulla sicurezza poste dall'Anaci al Ministero del Lavoro, esplicitando in particolare il dubbio sul fatto che l'amministratore sia o meno 'datore di lavoro' in caso di attività comunque svolte nell'edificio su committenza condominiale.
La risposta, secondo Luigi Caiazza, è senz'altro affermativa, con tutte le implicazioni che ne conseguono, ma la pronuncia finale del ministero è ancora attesa."
Le nostre risposte all'interpello posto al Ministero da Anaci Nazionale risalgono allo scorso novembre.
Sulla risposta senz'altro affermativa dell'avv. Luigi Caiazza (già Capo Servizio centrale degli Ispettori del lavoro), notiamo che a maggio 2008 su un popolare quotidiano economico, in un articolo sull'art.26 del d.lgs. 81/2008, sosteneva:
"Quando il committente è un datore di lavoro - dunque quando si tratta di appalti da eseguire all'interno di un'impresa - questo deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento..."
A ottobre 2008 Caiazza scriveva addirittura, riferendosi al condominio:
"In caso di appalto di opere o servizi, occorre riferirsi all'articolo 26 del Tu. Dato però che questo si applica al datore di lavoro, è evidente che – non sussistendo tale obbligo in capo al condominio – non troverà applicazione tale articolo. Ciò porterebbe dunque ad escludere, in capo al condominio, almeno gli obblighi direttamente connessi alla valutazione dei rischi del 'datore di lavoro committente' il quale debba coordinarsi e cooperare con le imprese appaltatrici per eliminare o contenere i rischi da 'interferenze'."
Ed infine, dallo stesso quotidiano, interessante la risposta a un quesito:
"Il condominio amministrato da una Sas, senza portiere e dipendenti, ma con servizi generalmente in appalto e con manutentori artigiani per piccoli interventi tipo la sostituzione di una lampadina o di un vetro, è obbligato a incaricare professionista esterno per redigere il piano di sicurezza?". Risposta: "La forma di conferimento delle prestazioni indicate dal lettore non si ritiene che rientri nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 26 del decreto legislativo 81/08, in quanto si riferisce espressamente al «datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda». Nella fattispecie, mancano quindi i presupposti soggettivi e oggettivi ipotizzati dalla norma citata."
Tra i redattori delle schede di risposta, lo stesso avv. Caiazza.
Attendiamo fiduciosi le risposte ministeriali all'interpello, se mai arriveranno.
sabato 14 febbraio 2009
lunedì 2 febbraio 2009
Nevica: chi spala?
Nevica anche stamattina.Il portiere è già fuori con la pala sui marciapiedi e nei cortili a creare camminamenti puliti, ma i suoi stivali non sono calzature antifortunistiche. Per quanto possa sembrare strano, quasi nessun amministratore di condominio fornisce ai propri dipendenti, tra le cui mansioni c'è la spalatura della neve, stivali per neve con lamina antiperforazione. A seguito del processo di valutazione dei rischi lo stivale rinforzato è necessario per la possibilità che, schiacciando la neve fresca, il lavoratore calpesti oggetti accuminati o taglienti resi invisibili dalla neve.
Sul web questi stivali si trovano a meno di 12 €.
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