martedì 28 aprile 2009

Il Direttore Generale Pennesi sul DVR nel condominio

Roma, estratto dal resoconto del convegno Anacam del 22 aprile scorso.

....sulla questione degli obblighi e delle responsabilità da attribuire in materia di sicurezza del lavoro nel condominio, su sollecitazione di Carlo Parodi di Anaci (Associazione Nazionale Amministratori condominiali e immobiliari), il direttore generale del ministero del Lavoro Pennesi ha sottolineato che “in presenza di lavoratori dipendenti del condominio, l’amministratore condominiale in qualità di datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dei rischi, sia quelli ordinari che quelli interferenziali, al fine di garantire una corretta formazione e informazione dei dipendenti cui dovranno essere forniti anche dispositivi di protezione individuali adeguati e attrezzature a norma”. “La valutazione dei rischi deve essere effettuata – ha sottolineato Pennesi – pur in assenza, nella vigente normativa sulla sicurezza del lavoro, dell’obbligo formale della redazione del documento di valutazione del rischio”.

lunedì 27 aprile 2009

Il ministro Sacconi sul DUVRI nel condominio

Roma, convegno Anacam del 22 aprile scorso.

"Ci sono alcuni doveri fondamentali quando c'e' un dipendente e questo dipendente puo' interagire con altre figure che operano in quel contesto. Penso al portiere o a figure che con questo contesto interagiscono come addetti alla pulizie e alla manutenzione. In questi casi e' anche necessario fare un documento di valutazione del rischio che non puo' essere solo formalistico bensi' l'occasione per guardare bene a tutto quello che puo' costituire un rischio."
Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro (adnkronos)

"Il condominio può essere datore di lavoro nel momento in cui ci siano dipendenti del condominio, quindi, parlando di obblighi di sicurezza, evidentemente anche il condominio ha degli obblighi di sicurezza."
Paolo Pennesi, Direttore Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro (video adnkronos)
Dalla copertina del numero di aprile 2009 di Confedilizia notizie: "Documento rischi da interferenze: nessun obbligo".
In un piccolo box a pag.7 del bollettino si spiega che alla proprietà immobiliare, condominiale o meno, non si applica mai l'art.26 del d.lgs. 81/2008 (che comprende anche l'obbligo di redazione di DUVRI): in caso di dipendenti per mancanza del "datore di lavoro" titolare dell'obbligo, in caso di presenza di dipendenti perchè l'applicazione del decreto 81, per i lavoratori con contratto collettivo portieri, si limita all'art.3 comma 9. Confedilizia ha acquisito sulla questione un parere pro veritate da uno studio legale specializzato in materia.

DUVRI addio? No, per nulla.
Senza dipendenti non si applica l'art.26, su questo non si discute.
Ma se il proprietario immobiliare o l'amministratore di condominio sono "datori di lavoro", non possiamo non ritornare sulla considerazione di pochi giorni fa: l'art.26 non parla della tutela dei lavoratori del datore di lavoro committente, ma dei lavoratori in appalto all'interno della "azienda". Non si vede a che titolo si possano estendere all'art.26 le esclusioni previste dall'art.3 comma 9, considerato che l'interferenza tra ditte diverse è da anni riconosciuta come portatrice di rischi importanti e che l'articolo 26 è diventato il cardine della sicurezza interferenziale negli appalti non edili.
A questo punto ci convincerebbe di più il sottile ragionamento (ma proprio perchè sottile pericoloso a livello tecnico, e quindi applicativamente sconsigliabile) che non considera mai proprietari immobiliari o amministratori "datori di lavoro", anche in presenza di dipendenti, sostenendo che la proprietà immobiliare (e quindi anche il condominio) in sè non è mai nè "azienda" nè "attività produttiva", e che quindi l'art.26 è sempre giuridicamente inapplicabile . Questa tesi era presente anche ai tempi del decreto 626 nei confronti dell'art.7, il cui incipit è stato ricalcato pari pari dall'art.26 del decreto 81.

In mancanza di interpretazioni ufficiali (circolari ministeriali o risposte ad interpelli, niente di meno; e forse nemmeno basteranno agli occhi degli Organi di Vigilanza, quindi: cautela) la nostra interpretazione non cambia:
- senza dipendenti l'art.26 non si applica;
- con dipendenti l'art.26 si applica tutto.
Applicare tutto l'art.26 vuole dire: verificare l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori, fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente di lavoro, redigere il DUVRI, inserire i costi per la sicurezza nel contratto di appalto. Il tutto come meglio dettagliato nel capitolo 5 - interamente dedicato alla gestione degli appalti non edili - del manuale pratico SICUREZZA sul LAVORO nel CONDOMINIO.

giovedì 23 aprile 2009

Nuovi interpelli sul condominio e il decreto 81

Dal numero di marzo 2009 di "Amministrare Immobili", edito da ANACI Nazionale, due nuovi interpelli posti al Ministero del Lavoro: il primo (2 dicembre 2008) di ANIE relativamente all'applicabilità ai condomini dell'art.26 del d.lgs. 81/2008; il secondo (9 marzo 2009) di ANACI Nazionale, che riprende e riformula (per fortuna) i quesiti inoltrati nel primo interpello, a cui il Ministero non ha mai dato risposta.
I nuovi quesiti di ANACI Nazionale:

1) se la formazione e l’informazione dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dei due vigenti contratti collettivi dei proprietari di fabbricati possono essere svolte dall’amministratore di condominio senza la preventiva elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 del TUS;
2) considerato che la redazione del documento di valutazione dei rischi costituisce obbligo per il “datore di lavoro”, nel caso in cui il condominio non abbia lavoratori alle dipendenze è necessaria la redazione di tale documento?;
3) nel caso di condominio senza dipendenti, ai fini dell’espletamento di mansioni relative ai servizi comuni, ma con lavoratori alle dirette dipendenze dei singoli condomini (personale di segreteria, collaboratori domestici) chi deve provvedere all’eventuale redazione del documento di valutazione dei rischi?
4) in caso di assenza di amministratore (perché non obbligatorio o non nominato), da quale soggetto deve essere adempiuto l’obbligo di informazione e formazione nei confronti degli eventuali dipendenti del condominio?
5) nel caso in cui, in un condominio rappresentato e gestito da un amministratore, vengano effettuate opere edili o assimilabili, non rientranti in quanto previsto dagli artt. 89 e ss. del TUS, ovvero in assenza della nomina del coordinatore della sicurezza, si estende al condominio committente (e quindi a carico di ogni partecipante al condominio) la responsabilità del datore di lavoro come previsto dal comma 4 dell’art.26 del TUS?
6) l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi con l’indicazione delle misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze in occasione di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, deve essere considerato un obbligo del committente condominio?

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
Premesso che il datore di lavoro nell’ambito condominiale sono gli stessi condomini, contitolari del diritto di comunione sulle parti comuni, gli obblighi derivanti dal TUS sono comunque limitati all’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti con la fornitura dei necessari DPI, come evidenziato nel campo di applicazione del TUS (art. 3, comma 9).
Non è obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi neppure in caso di lavoratori alle dirette dipendenze dei singoli condòmini.
Nell’ambito condominiale non trova applicazione neanche l’obbligo di elaborazione del documento unico per ridurre i rischi da interferenze in occasione di interventi connessi a contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, né la responsabilità solidale per tutti i danni che possono derivarne.


Fino a qui, l'ANACI Nazionale. Come abbiamo fatto con il primo interpello, diamo le nostre risposte:
1) Sì. L'obbligo è di formazione e informazione, la documentazione cartacea di supporto non può in alcun modo essere assimilata al DVR.
2) No.
3) Nel caso di "personale di segreteria", il datore di lavoro corrispondente al "personale". Nel caso di collaboratori domestici, nessuno, perchè il lavoratore domestico è espressamente escluso dalla definizione di lavoratore di cui all'art.2 comma 1 lettera a del d.lgs. 81/2008.
4) Senza amministratore l'obbligo rimane in capo a tutti i condomini, e tutti sono sanzionabili in difetto.
5) Tutte le opere edili rientrano "in quanto previsto dagli artt. 89 e ss.". La presenza del coordinatore non rileva, e l'art.26 rimane applicabile soltanto se il condominio ha dipendenti.
6) Sì, ma solo se il condominio ha dipendenti.

Due considerazioni finali.
L'art.26 non parla della tutela dei lavoratori della "azienda" del datore di lavoro committente, ma dei lavoratori in appalto. Non si vede quindi come possano estendersi le esclusioni previste dall'art.3 comma 9 all'art.26, poichè questo articolo - figlio diretto del compianto art.7 del decreto 626 - è considerato il cardine della sicurezza interferenziale negli appalti non edili.
Inoltre, attualmente le risposte ministeriali all'interpello non sono criteri vincolanti per gli Organi di Vigilanza, come sono stati in passato. Nel decreto correttivo che circola in bozza è presente una modifica che reintroduce l'obbligo di adeguamento per gli OdV alle risposte ministeriali, ma il punto è già stato oggetto di critiche e non ci sono garanzie che superi i vari livelli di esame istituzionale.
Quello che conta, ancora, è il testo di legge.

lunedì 20 aprile 2009

Nessun RLS in condominio e quindi nessuna comunicazione all'INAIL entro il 16 maggio!

Nel condominio non esiste la figura del RLS, e quindi non va comunicata alcuna nomina all'INAIL entro il prossimo 16 maggio.
Repetita iuvant, dal sito dell'Anaci Piemonte.

venerdì 3 aprile 2009

Nessun RLS in condominio

Pesci d'aprile a parte, è un momento di preoccupate telefonate di amministratori, sollecitati da alcuni consulenti del lavoro in merito all'obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS alla data del 31.12.2008 nel condominio, obbligo da assolvere (se è da assolvere, come per gli studi professionali con dipendenti), entro il 16 maggio 2009.
Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui all'art.18 del dlgs 626/94 (vigente fino al 14.5.2008 ed oggi abrogato) e di cui all'art.47 del d.lgs.81/2008, vigente "testo unico" per la sicurezza sul lavoro.
Nel condominio nessuno dei due articoli citati ha rilievo.
Nel primo caso, perchè il decreto 626 era applicabile solo nei casi espressamente previsti, e cioè parzialmente agli art.21 e 22; nel secondo caso perchè (come all'art.3 comma 9 del d.lgs. 81/2008) nei confronti dei lavoratori di condominio trovano applicazione gli obblighi di informazione, formazione, dispositivi di protezione individuale e attrezzature conformi al decreto, e niente altro.
Come già scritto fin dal luglio 2008 a pag.75 del manuale pratico "SICUREZZA sul LAVORO nel CONDOMINIO", la figura del RLS non è mai stata prevista dalla legge nel condominio e nessuna comunicazione all'INAIL è quindi necessaria.

mercoledì 1 aprile 2009

Clamoroso: DUVRI anche per i bilocali?


Riceviamo e pubblichiamo.

"A parere dello scrivente Servizio, nell'ottica di una tutela sempre maggiore della cittadinanza, è da ritenersi che nella definizione di lavoratore di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, a differenza degli addetti domestici e familiari quali colf, badanti et similia, per i quali vige una esplicita esclusione, siano da considerarsi comprese anche le persone che a qualunque titolo svolgono attività all'interno delle unità immobiliari private, quali: genitori, figli, nonni, parenti e conviventi di qualunque genere, qualora il proprietario o il conduttore conviva con terzi coadiuvanti alla gestione dell'unità immobiliare. Ne consegue che solo gli ospiti occasionali e temporanei possano essere ritenuti esclusi dalla definizione di lavoratore citata, poichè per antica consuetudine non intervengono in alcun modo nelle attività interne all'unità immobiliare, e che solo il proprietario o il conduttore di un monolocale possa ritenersi esonerato dagli obblighi a carico del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo citato, tra i quali all'articolo 26 comma 3 la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare o ridurre i rischi da interferenze."
Firmato: il Dirigente del Servizio P.A.
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(Nell'immagine: epigrafe romana del I secolo d.C. che giustifica la tesi "Il DUVRI è sempre obbligatorio, con o senza dipendenti")