giovedì 28 maggio 2009

Cantieri edili: il magistrato scrive, i coordinatori rispondono

Sul numero di marzo 2009 della rivista "Ambiente & sicurezza sul lavoro" viene pubblicato un articolo a firma di un sostituto procuratore del tribunale di Roma dal titolo: "Cantieri più sicuri: gli obblighi e le responsabilità del coordinatore".
Non condividendo affatto il taglio dell'articolo, 35 coordinatori per la sicurezza da tutta Italia (tra cui chi redige queste note) scrivono una lettera alla rivista.
Stralciando dalla lettera: "Al CSE non si può chiedere una vigilanza continua sul cantiere perché non è concretamente attuabile ed è, quindi, una condotta penalmente inesigibile; è l’imprenditore con la sua catena gerarchica di comando che deve attuare quanto previsto dalle norme di legge vigenti (vedasi anche art. 97 del citato decreto). Anche se in preda ad un delirio coercitivo, s’imponesse al CSE di seguire un unico cantiere per volta, questi non potrà mai essere in grado di espletare compiti di vigilanza continua. (...) non si può chiedere al CSE di sostituirsi all’attività degli ufficiali di polizia giudiziaria in quanto lo status della figura del CSE, lo si ripete ancora una volta, non è certo quella di un incaricato di pubblico servizio o di un pubblico ufficiale il quale, è bene ricordarlo, è il solo ad essere istituzionalmente preposto a far osservare la legge."

Sul numero di maggio 2009 la lettera dei coordinatori e la breve replica del magistrato.

giovedì 21 maggio 2009

Studi professionali e sicurezza sul lavoro

Gli obblighi dovuti al d.lgs. 81/2008, la proroga dell'obbligo di comunicazione del RLS all'Inail e gli elefanti in cristalleria, nell'articolo pubblicato oggi sul sito di Anaci Piemonte.

venerdì 15 maggio 2009

La strada giusta giusta giusta


"DUVRI solo per condomini con dipendenti" e "niente DVR", nuove adesioni al club: nientepopodimenoche Confedilizia e il Centro Studi Anaci nazionale (con informativa inserita il 15 e poi riproposta il 18 maggio - ndr).
La strada rimane quella giusta, ma tra ministero del Lavoro, Ispesl, quotidiani popolari, esperti del settore, forum specializzati, associazioni di proprietari e di amministratori... comincia ad esserci un pochino di traffico.

mercoledì 13 maggio 2009

On the road again


Altri due interessanti contributi sugli obblighi di sicurezza nel condominio. Il primo intervento riguarda l'interpretazione, corretta ed a noi ben nota, dell'applicabilità del decreto legislativo 81/08 al condominio. Ne citiamo una frase, a scanso di equivoci: "in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l’amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non è tenuto ad elaborare il DUVRI."

Il secondo contributo è un articolo pubblicato dal più popolare quotidiano economico il giorno 11 scorso, a firma Luigi Caiazza. L'autorevole interprete (già Capo Servizio centrale degli Ispettori del lavoro) conferma un suo precedente punto di vista e afferma: "...un comportamento quanto meno cautelativo del datore di lavoro (perciò non sanzionabile), dovrebbe indurlo [l'amministratore di condominio-ndr] a effettuare la valutazione dei rischi. Che non sarà fine a se stessa ma strumentale rispetto ai due obblighi (sanzionati) di informazione e di formazione."

Sì, sì: la strada è proprio quella giusta.

giovedì 7 maggio 2009

La strada giusta


Seminario sul condominio e il decreto 81/2008, presente l'Ispesl nella persona del direttore dell’Ufficio Affari Legali. Preceduto da un minaccioso comunicato stampa - nel quale si arriva a scrivere che "per legge" l'amministratore è il datore di lavoro anche dei manutentori, cosa non vera - il seminario fa invece emergere punti di vista corretti e condivisibili.
Negli stessi giorni delle importanti dichiarazioni del ministro Sacconi e del direttore generale MinLavoro Pennesi, il dirigente Ispesl Carlo Vito Magli afferma che l'assenza di obbligo di redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) nel condominio, “non esclude, per l’ amministratore, l’obbligo di valutazione dei rischi presenti o possibili nel condominio, allo scopo di informarne in maniera esaustiva i lavoratori e fornire loro dispositivi di protezione ed attrezzature di lavoro adeguate”.
La cronaca riporta correttamente la tipologia di lavoratore sul quale l'amministratore deve fornire la tutela di cui all'art.3 comma 9, implicitamente richiamato nel virgolettato di cui sopra: portieri e operatori affini, come i custodi, i giardinieri, personale preposto alla vigilanza di piscina o campi sportivi. Insomma, i dipendenti di condominio, qualora ci siano.

Sintesi delle dichiarazioni del ministero del Lavoro e di Ispesl:
• obblighi di sicurezza sul lavoro solo in presenza di dipendenti condominiali;
• se c'è il dipendente, il datore di lavoro è l'amministratore;
• il DUVRI è obbligatorio (e quindi è sottinteso che vada applicato l’art.26), se c’è il dipendente;
• la valutazione dei rischi è obbligatoria, se c’è il dipendente;
• il DVR non è mai obbligatorio.

La strada è quella giusta.