giovedì 17 giugno 2010

Cantieri e coordinatori: sorprese a Corte

"...atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza la figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 494, più volte evocato articolo 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. (...)
Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). "

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, annulla una condanna al coordinatore per la sicurezza: sentenza n.1490 del 14 gennaio 2010.

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"...le circostanze in cui si è verificato l'infortunio erano particolarmente pericolose; in relazione alla particolare fase della lavorazione, che richiedeva la vigilanza del coordinatore per l'esecuzione, che doveva dare le specifiche disposizioni, sia finalizzate ad assicurare il controllo alle squadre di operai, sia finalizzate a rendere effettiva la pulizia del cantiere".

La Corte di Cassazione, sempre sez. IV penale, non condanna il coordinatore per la sicurezza solo perchè non c'è: sentenza n.5075 del 9 febbraio 2010.

martedì 15 giugno 2010

L'ISTAT lo sapeva già

Un amico chiede, per rispondere ad un "futuro docente di corsi sulla sicurezza", che cosa siano e quali siano i codici ATECO per il condominio e gli amministratori. Rispondiamo stupiti: "I codici ATECO servono per organizzare i corsi di formazione per RSPP, ma nel condominio il RSPP è figura non richiesta dalla legge: speriamo che il docente lo sappia".
In ogni caso la domanda porta ad una riflessione, a cui invitiamo dopo avere letto questo interessante post del 2008 di commento ai nuovi codici ATECO 2007, tuttora utilizzabili.
L'ISTAT - si veda il codice 97.00.00 a pag.232 - differenzia correttamente il personale dei condomini datori di lavoro dai "fornitori indipendenti (aziende o individui)"; e nel post linkato si individua anche il codice dei condomini non datori di lavoro, cioè senza dipendenti. Quindi, esistono condomini con dipendenti e condomini senza dipendenti.

Noi ci eravamo arrivati nel 1999. Chi lo va a dire a chi continua a sostenere che il condominio è sempre datore di lavoro dei propri fornitori?


[E non facciamo i furbi a dire che i codici ATECO 2007 sono usciti prima della pubblicazione del d.lgs. 81/2008, altrimenti tiriamo fuori dall'archivio gli articoli in regime di decreto 626... Peraltro i codici ATECO 2007 sono stati corretti a fine 2008, a decreto 81 già vigente.]

mercoledì 9 giugno 2010

DPI anticaduta ai portieri?

Da Confedilizia Notizie, maggio 2010, pag.20: "Nell'esecuzione delle altre mansioni che possono essere affidate ai dipendenti da proprietari di fabbricati, i Dpi (dispositivi di protezione individuale - ndr) necessari potrebbero, di volta in volta, essere scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo ed antiperforamento; elmetto di protezione del capo; guanti da lavoro; (...); imbraco anticaduta con fune di ritenzione da ancorare a punto fisso etc..."

Il lavoro in quota è regolato dal capo II del titolo IV del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, capo che si applica a ogni attività lavorativa (art.105 comma 1), compresa quindi quella dei dipendenti di proprietari di fabbricati. I datori di lavoro, cioè gli amministratori o i proprietari immobiliari, che vogliano dotare i propri dipendenti di quel tipo di DPI devono rispettare anche i commi 2, 3 e 4 dell'art.116, che riportiamo:

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'
allegato XXI.


Siccome questa formazione è, come si capisce agevolmente, molto complessa e delicata e quindi deve essere fatta particolarmente bene, il nostro consiglio da sempre è di evitare assolutamente di far eseguire al portiere i pochi e sporadici lavori in quota che possono esserci nel condominio (per esempio pulizia occasionale di coperture piane senza parapetti), rivolgendosi ad imprese con operatori adeguatamente formati e che siano in grado di valutare l'idoneità - o la mancanza - dei possibili punti di aggancio.


sabato 5 giugno 2010

La formazione e le informazioni

Il prossimo 25 giugno si terrà il primo seminario organizzato dal Centro Studi Nazionale ANACI e dal Politecnico di Milano, dal titolo ridondante ("Opportunità nell'evoluzione del mercato immobiliare: criticità ed opportunità") e dal depliant interessante: "Il network degli Amministratori di condominio acquista valore attraverso lo scambio di opinioni, idee, conoscenza per organizzare nuovi modelli di business su base territoriale, creando approcci innovativi al lavoro". I relatori parleranno anche di best practices, di domotica, di global service: nuove opportunità del mercato immobiliare, appunto, e presentate con il prestigio che un'istituzione come il buon vecchio Poli può offrire. A chi?
Contemporaneamente, e forse non esattamente in linea con il target del seminario, sembra che il mestiere condominiale sia visto come un'ultima spiaggia da chi un "lavoro serio e stabile" non riesce a trovarlo, oppure un settore dove chiunque si sente in grado di poter dire la propria (quindi: competere) semplicemente perchè vive in condominio: non esattamente il paradiso, insomma, ma una specie di zona grigia dal facile accesso e dai bassi requisiti.
Da un estremo all'altro.
L'osservatore esterno nota con stupore l'alternarsi di "sinergie strategiche" e di domande da scuola media, di scenari futuribili presentati come fossero il terzo segreto di Fatima (il global service - qui e ora - è la morte della qualità: altro che controllo a distanza) e di convegni puramente commerciali, di grandi inquisizioni e di approcci quanto meno dilettantistici: tutta roba lecita, ma che all'amministratore medio serve a niente. Non è aggiornamento professionale.
Con l'avvento della rete, con i forum, i newsgroup, i centomila siti più o meno specializzati, si può avere facilmente l'illusione di poter ricevere tutte le informazioni al momento utile: ma allora perchè sentiamo sempre le solite domande sull'obbligatorietà del Durc, sui DVR, sull'inesistente "responsabile della sicurezza", quando sono argomenti trattati e ritrattati da anni ed anni?
Forse perchè troppe risposte sono date da persone che non hanno competenza, che parlano per sentito dire, o peggio che hanno interesse a dire una cosa piuttosto che un'altra?
O forse perchè i quotidiani ed i periodici "specializzati" non si preoccupano di valutare con attenzione l'attendibilità di quanto pubblicano, dando su una questione che - poniamo il caso - riguarda una DIA lo stesso rilievo ai pareri di un magistrato, di un avvocato e di un architetto, quando l'unico che lavora tutto il giorno sull'argomento è ovviamente l'architetto.
O forse ancora perchè le associazioni che riuniscono storicamente gli amministratori non riescono, per lentezze e timori tipici di un atteggiamento accademico, a proporre linee guida, pareri unificati, prese di posizione forti ed autorevoli. E quindi può capitare che a uno stesso convegno si senta un relatore elaborare una faticosa interpretazione che poco dopo un altro relatore smentirà, semplicemente leggendo un testo di legge.
Il risultato finale è sempre lo stesso: l'amministratore esce da questi incontri con meno certezze di quando è entrato, sommando ai dubbi su precise questioni a cui sperava di trovare una soluzione, i nuovi dubbi che gli argomenti toccati dai relatori suscitano. Se è vero che nessuno possiede la Verità, non può essere una generalizzata "cautela" la risposta a tutte le domande: un professionista che amministra deve potersi aspettare molto di più di generalizzazioni, di letture superficiali, di trafiletti dal contenuto pasticciato, di quesiti ovvi per i quali si implora una risposta ministeriale.
Queste mancanze, che sono innanzitutto di conoscenza (la risposta fumosa cela sempre un'ignoranza di base), sono palesi e gridano vendetta. Ma l'amministratore medio sembra non volersi "vendicare", sembra accettare rassegnato questo vero deficit di formazione ed informazioni, limitandosi a cessare di partecipare agli eventi associativi; quando invece sarebbe necessaria, urgente, una forte domanda di incontri mirati, non promossi dal mercato (memorabili i convegni sui "nuovi obblighi" delle verifiche della messa a terra e dei controlli sull'acqua potabile...), specifici su singoli argomenti tra i mille che l'amministratore di condominio deve conoscere. Incontri in cui fare anche la famosa seconda domanda (quella che davvero serve a capire una questione), in cui una faccia risponda ad un'altra faccia, in cui un dubbio si trasformi in una procedura operativa ed una difficoltà, finalmente, in una vera opportunità.

giovedì 3 giugno 2010

Cuori di leone

E alla fine, dopo le minacciose anticipazioni e le scandalose previsioni delle prime bozze, invece di una esclusione nella nuova finanziaria arriva soltanto una proroga.
Decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, art.8, comma 12:
"Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010."

Per le altre aziende (lasciamo stare i condomini, per piacere) il termine è fissato al 1° agosto 2010.