Trasparentissimo articolo sul quotidiano Il Tempo sulla prevenzione degli incendi in azienda: "Per valutare quanto a rischio sia un determinato luogo di lavoro, viene effettuata una valutazione molto precisa che si articola in diverse fasi. C'è innanzitutto l'individuazione delle fonti di pericolo e la verifica di conformità ed adeguatezza delle misure esistenti. Sulla base di questa valutazione viene rilasciato all'azienda un documento che dovrà essere mostrato come richiesto in caso di ispezione".
A cura di un'agenzia pubblicitaria.
La sicurezza sul lavoro come prodotto da promuovere.
Magari è la strada giusta.
Magari no.
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D.lgs. 81/2008, art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili:
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28
lunedì 27 giugno 2011
venerdì 24 giugno 2011
Il finestrone
Cede l'anta di una grande finestra del tribunale di Milano e si abbatte sulla scrivania di un magistrato, fortunatamente illeso: la notizia come riportata dal Corriere e da Repubblica.
E' stata aperta velocemente un'indagine sulla ditta che due anni fa ha sostituito 238 finestre dell'edificio, con riserva di analizzare anche l'eventuale posizione dell'ufficio appalti del comune di Milano. A tal proposito è interessante quanto riporta Il Giorno: L'ufficio tecnico del palazzo di giustizia ha specificato che si è trattato "di un incidente non imputabile alla ditta installatrice".
A proposito di responsabilità coinvolte: com'era la questione sulla valutazione di tutti i rischi di un'attività lavorativa? E chi sarebbe il destinatario dell'obbligo indelegabile di valutazione?
E' stata aperta velocemente un'indagine sulla ditta che due anni fa ha sostituito 238 finestre dell'edificio, con riserva di analizzare anche l'eventuale posizione dell'ufficio appalti del comune di Milano. A tal proposito è interessante quanto riporta Il Giorno: L'ufficio tecnico del palazzo di giustizia ha specificato che si è trattato "di un incidente non imputabile alla ditta installatrice".
A proposito di responsabilità coinvolte: com'era la questione sulla valutazione di tutti i rischi di un'attività lavorativa? E chi sarebbe il destinatario dell'obbligo indelegabile di valutazione?
mercoledì 15 giugno 2011
Sentenza: parapetto alto 84 cm e morte del portiere
Un dipendente di condominio cade nella tromba delle scale mentre cerca di rimuovere una ragnatela. Il parapetto era alto 84 cm invece dei 100 regolamentari. Il Gup assolve l'amministratore di condominio perchè il fatto non sussiste, la parte civile impugna la sentenza. La Cassazione sezione IV penale, con sentenza n.22239 del 1° giugno 2011, annulla l'assoluzione e rinvia gli atti al tribunale cui appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata.
"Va sottolineato che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace. (...)
Preme poi evidenziare, ancora, che sussiste continuità normativa tra la disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 26, comma 1, lett. b) e la vigente normativa antinfortunistica, posto che il contenuto di detta disposizione risulta ad oggi recepito nel D.Lgs. n. 81, allegato 4, punto 1.7.2.1."
"Va sottolineato che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace. (...)
Preme poi evidenziare, ancora, che sussiste continuità normativa tra la disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 26, comma 1, lett. b) e la vigente normativa antinfortunistica, posto che il contenuto di detta disposizione risulta ad oggi recepito nel D.Lgs. n. 81, allegato 4, punto 1.7.2.1."
giovedì 9 giugno 2011
Italiano lingua moribonda
Due casi diversi ma ugualmente significativi dello stato comatoso della nostra bella lingua.
Secondo il d.lgs. 81/2008, art.17 comma 1, il datore di lavoro di un'attività non può delegare: 1) la valutazione dei rischi con la redazione del DVR; 2) la nomina del RSPP. Quesito: può un datore di lavoro trasferire questi obblighi ad un'altra persona? Risposta esaustiva: ma allora sei di coccio. Invece l'esperto di turno si è dilungato.
Se un regolamento condominiale contrattuale lo vieta espressamente, possono essere apportate varianti alla facciata di un edificio? La ovvia risposta ha dovuto darla la Cassazione.
Secondo il d.lgs. 81/2008, art.17 comma 1, il datore di lavoro di un'attività non può delegare: 1) la valutazione dei rischi con la redazione del DVR; 2) la nomina del RSPP. Quesito: può un datore di lavoro trasferire questi obblighi ad un'altra persona? Risposta esaustiva: ma allora sei di coccio. Invece l'esperto di turno si è dilungato.
Se un regolamento condominiale contrattuale lo vieta espressamente, possono essere apportate varianti alla facciata di un edificio? La ovvia risposta ha dovuto darla la Cassazione.
mercoledì 8 giugno 2011
Vipiteno: due morti presso una fossa biologica
6 giugno 2011: due operai morti a Vipiteno durante le operazioni di spurgo di una fossa biologica.
L'incidente sembrerebbe avvenuto in un'azienda secondo il sito del quotidiano Alto Adige, ma in realtà tutte le altre fonti parlano di fossa condominiale.
Il cosiddetto "pozzo nero" della disgrazia è accessibile da un "passo d'uomo" stretto nel quale cadere parrebbe (parrebbe, maledizione!) impossibile.
Tre brevissime considerazioni:
1) ancora un morto al primo giorno di lavoro;
2) ennesimo caso di morti dovute ad esalazioni;
3) non c'è rischio più specifico di quello dovuto ad un "ambiente confinato".
Aggiornamenti dell'8 giugno.
- L'edificio sede dell'incidente mortale è di proprietà IPES, Istituto Per l'Edilizia Sociale della provincia di Bolzano: non è un condominio. Fa differenza? Sì, molta: perchè una cosa è essere Pinco Pallino, amministratore di condominio, un'altra è essere Presidente del Consiglio di Amministrazione di un ente istituzionale di una Provincia Autonoma.
- E' stato indagato il titolare della ditta di spurgo.
L'incidente sembrerebbe avvenuto in un'azienda secondo il sito del quotidiano Alto Adige, ma in realtà tutte le altre fonti parlano di fossa condominiale.
Il cosiddetto "pozzo nero" della disgrazia è accessibile da un "passo d'uomo" stretto nel quale cadere parrebbe (parrebbe, maledizione!) impossibile.
Tre brevissime considerazioni:
1) ancora un morto al primo giorno di lavoro;
2) ennesimo caso di morti dovute ad esalazioni;
3) non c'è rischio più specifico di quello dovuto ad un "ambiente confinato".
Aggiornamenti dell'8 giugno.
- L'edificio sede dell'incidente mortale è di proprietà IPES, Istituto Per l'Edilizia Sociale della provincia di Bolzano: non è un condominio. Fa differenza? Sì, molta: perchè una cosa è essere Pinco Pallino, amministratore di condominio, un'altra è essere Presidente del Consiglio di Amministrazione di un ente istituzionale di una Provincia Autonoma.
- E' stato indagato il titolare della ditta di spurgo.
lunedì 6 giugno 2011
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