lunedì 31 ottobre 2011

On line il numero 60


On line il numero 60:
www.millescale.it.

domenica 30 ottobre 2011

E' arrivato!


Eccolo: nuovo, aggiornato, persino verde.

Cristoforo Moretti
SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO
MANUALE PRATICO - terza edizione - ottobre 2011

Spedizione gratuita per acquisto con bonifico o carta di credito dal 2.11 al 31.12.2011

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mercoledì 26 ottobre 2011

Scale pericolose, sentenza del tribunale di Genova

Non basta avvisare del pericolo per escludere la responsabilità del condominio.
Attenzione che gli scalini sono pericolosi” sembra sia stato detto... (continua su High Rise Condominium)

martedì 18 ottobre 2011

Caccia all'errore

Trieste, aprile 2011, convegno sulla sicurezza in edilizia: qualificato intervento sulla responsabilità degli amministratori di stabili. Tutto bene (gli oneri del committente, il DUVRI in presenza di dipendenti, l'amministratore senza dipendenti non è datore di lavoro, ecc.) fino alla slide n.18, dove l'autore dell'intervento si dimentica clamorosamente dell'art.3 comma 9 e cita le nomine del RSPP ed eventualmente anche del medico competente, obblighi chiaramente esclusi, oltre che dall'art.3 comma 9, anche dall'art.36 comma 3.
E subito un commento lo fa notare. Il bello della rete.

lunedì 17 ottobre 2011

Assolto il committente di un cantiere edile dopo un infortunio mortale

"...giustamente la corte territoriale ha sostenuto che, secondo il disposto dell'8° comma dell'art. 3 del d.l.vo n. 494/96, al committente non spettava alcun obbligo di predisposizione di cautele antinfortunistiche, né di controllare il rispetto, da parte della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, della relativa normativa, bensì solo di verificare l'idoneità tecnico-professionale della stessa ditta incaricata, anche attraverso l'iscrizione della medesima alla camera di commercio, industria ed artigianato. Verifica che, secondo il giudice del gravame, è stata puntualmente eseguita."

Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza n.36612 dell'11 ottobre 2011.

lunedì 10 ottobre 2011

L'estintore che fa traboccare il vaso

Una domanda su un caso apparentemente banale (un estintore installato da un amministratore senza passare dai consiglieri nè dall'assemblea) scatena, in meno di 24 ore, un flame con 25 messaggi di 8 utenti differenti, dove si scontrano ipotetiche cautele e sacrosante riserve sull'esistenza del codice civile, che pretende il passaggio assembleare di quanto non rientra nei poteri dell'amministratore.
Nel caso specifico, bizzarro pensare che chi scappa da un incendio, visto l'estintore nell'androne, possa tornare su a spegnerlo.

Fidiamoci del legislatore, ogni tanto: se non è previsto un estintore nel tal luogo, un motivo c'è.
E ricordiamo la regola aurea n.2 di questo sito: siccome il denaro del condominio non è il denaro del suo amministratore, distinguere sempre ed in modo netto tra l'obbligatorio (quanto prescritto dalle leggi), l'opportuno (quanto consigliabile, autorevolmente suggerito, ma non obbligatorio) e il facoltativo (quanto non obbligatorio e neppure particolarmente opportuno).

sabato 8 ottobre 2011

Esercizio di stile

Una recente dottrina tende ad espandere gli obblighi sanciti nei confronti del datore di lavoro dalla normativa di prevenzione sul lavoro all'interno del condominio senza dipendenti, vale a dire che per tale teoria tale luogo è dotato di una forza di gravità giuridica che attrae inesorabilmente il dettato del d.lgs. n. 81/2008. Detto intendimento, se pure risponde ad un'inconfessata necessità di cautelarsi da parte dell'interprete di fronte alle novità legislative dell'ultimo quadriennio, è privo di fondamento giuridico.
Lo conferma il d.P.R. 151/2011 che, all'art.6 comma 1, si occupa delle attività in regime di prevenzione incendi che sono "non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni": in presenza di autorimesse, caldaie, altezze elevate, eccetera, il condominio senza dipendenti è una delle attività che ricadono nell'art.6 comma 1, non soggette alla disciplina del d.lgs. n.81/2008.

venerdì 7 ottobre 2011

Antincendio: vigente il nuovo regolamento (con una vera chicca)

Oggi entra entra in vigore il d.P.R. 151/2011, che modifica profondamente il regime dei controlli di prevenzione incendi. E che dice qualcosa di estremamente interessante: esistono attività "non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni". Per la prima volta un decreto del Presidente della Repubblica, testo di livello legislativo altissimo, statuisce esplicitamente che qualcuno può non essere soggetto al "testo unico" della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Scandalo, vergogna, protestiamo.... o è la semplice, ovvia verità che il mercato non ha mai voluto vedere?
Sugli obblighi previsti per quelle attività, dal punto di vista informativo, torneremo a tempo debito: dovranno essere assolti entro un anno da oggi.

giovedì 6 ottobre 2011

Barletta, e poi non ne parliamo più

La situazione cambia quando le persone vogliono farla cambiare. Ammesso e non concesso che vogliano farla cambiare. Questo è il vero problema del nostro Paese.

martedì 4 ottobre 2011

Barletta, scrivere tanto per scrivere

"Il raffronto tra prima e dopo il crollo a Barletta è impressionante: la facciata dell’immobile mostra i segni di un restauro recente, ma c’è stato un rilievo statico-strutturale?" - da La Stampa.

"....senza luce sufficiente, senza orari, senza uscite di sicurezza. Ecco chissà se c'erano nel palazzo crollato. E chissà se quelle donne si sarebbero potute salvare." - da La Repubblica.

Gente, sveglia: è crollato l'intero palazzo, le entrate e le uscite sono sotto le macerie!
Che cosa c'entra il rilievo statico-strutturale se si restaura una facciata? Chissà se Mario Tozzi fa un'analisi geologica tutte le volte che entra negli studi Rai...

Barletta, Italia

Un dettagliato articolo sul crollo di Barletta che ha causato cinque morti.