Dalla rivista "Amministrare Immobili" della Anaci Nazionale (numero di gennaio 2009, pag.13):
"Una delle questioni di fondo è stata poi sollevata da Carlo Parodi del Centro Studi Anaci nazionale, che ha sintetizzato le questioni sulla sicurezza poste dall'Anaci al Ministero del Lavoro, esplicitando in particolare il dubbio sul fatto che l'amministratore sia o meno 'datore di lavoro' in caso di attività comunque svolte nell'edificio su committenza condominiale.
La risposta, secondo Luigi Caiazza, è senz'altro affermativa, con tutte le implicazioni che ne conseguono, ma la pronuncia finale del ministero è ancora attesa."
Le nostre risposte all'interpello posto al Ministero da Anaci Nazionale risalgono allo scorso novembre.
Sulla risposta senz'altro affermativa dell'avv. Luigi Caiazza (già Capo Servizio centrale degli Ispettori del lavoro), notiamo che a maggio 2008 su un popolare quotidiano economico, in un articolo sull'art.26 del d.lgs. 81/2008, sosteneva:
"Quando il committente è un datore di lavoro - dunque quando si tratta di appalti da eseguire all'interno di un'impresa - questo deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento..."
A ottobre 2008 Caiazza scriveva addirittura, riferendosi al condominio:
"In caso di appalto di opere o servizi, occorre riferirsi all'articolo 26 del Tu. Dato però che questo si applica al datore di lavoro, è evidente che – non sussistendo tale obbligo in capo al condominio – non troverà applicazione tale articolo. Ciò porterebbe dunque ad escludere, in capo al condominio, almeno gli obblighi direttamente connessi alla valutazione dei rischi del 'datore di lavoro committente' il quale debba coordinarsi e cooperare con le imprese appaltatrici per eliminare o contenere i rischi da 'interferenze'."
Ed infine, dallo stesso quotidiano, interessante la risposta a un quesito:
"Il condominio amministrato da una Sas, senza portiere e dipendenti, ma con servizi generalmente in appalto e con manutentori artigiani per piccoli interventi tipo la sostituzione di una lampadina o di un vetro, è obbligato a incaricare professionista esterno per redigere il piano di sicurezza?". Risposta: "La forma di conferimento delle prestazioni indicate dal lettore non si ritiene che rientri nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 26 del decreto legislativo 81/08, in quanto si riferisce espressamente al «datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda». Nella fattispecie, mancano quindi i presupposti soggettivi e oggettivi ipotizzati dalla norma citata."
Tra i redattori delle schede di risposta, lo stesso avv. Caiazza.
Attendiamo fiduciosi le risposte ministeriali all'interpello, se mai arriveranno.