Nuove istruzioni operative sulla sicurezza nei condomini per gli amministratori associati:
"L'amministratore non è obbligato alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DUVR). ... la valutazione dei rischi è consigliabile soprattutto ai fini di una corretta formazione ed informazione dei dipendenti condominiali.
In presenza di dipendenti condominiali solo in presenza di interventi connessi a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe essere obbligatoria la predisposizione del documento per ridurre i rischi da interferenze (DUVRI)."
A parte che l'acronimo del Documento di Valutazione dei Rischi è ovviamente DVR e non DUVR, rileviamo che l'ultima frase - con l'interessante uso del condizionale potrebbe - non dice tutto sugli obblighi nel caso di applicabilità al condominio con dipendenti dell'art.26, applicabilità che noi (e non solo noi) diamo per certa.
Infatti se si considera obbligatorio il DUVRI, vuole dire che si applica l'art.26 del d.lgs. 81/2008. Ma se si applica l'art.26 allora gli obblighi per il "committente datore di lavoro" sono:
- verifica di idoneità tecnico professionale degli appaltatori (comma 1 lett.a);
- fornitura agli appaltatori di dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente condominiale (comma 1 lett.b), da ricavare tramite la citata valutazione dei rischi;
- redazione del DUVRI (comma 3);
- inserimenti dei costi per la sicurezza nei contratti (comma 5).
Insomma, potrebbe essere obbligatorio il DUVRI, ma anche diverse altre cose che è bene non dimenticare.