Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il d.m. 23 luglio 2009: "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
In sintesi gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 hanno da 2 a 5 anni - a seconda dell'età dell'impianto (rif. art.2) - per essere sottoposti a una verifica straordinaria "finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)".
A seguito dell'esito della verifica straordinaria, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi entro 5 o 10 anni - in funzione della tipologia di rischio (rif. art.3) - dalla data della verifica citata.
Interessante e degno di approfondimenti anche l'art.6, dal titolo "Adeguamenti specifici":
"I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art. 3, comma 3:
- misure per assicurare l'accessibilità ai disabili;
- misure contro gli atti vandalici;
- misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio,
non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare".