Quali sono le sanzioni penali per il decreto 81/2008 e s.m.i. applicabili all'amministratore di condominio, quando è datore di lavoro di portieri, custodi o lavoratori affini?
Non certo quelle che fanno riferimento all'art.18 del decreto, come sostiene un articolo del numero di novembre/dicembre di una rivista per amministratori edita a Roma. Infatti l'art.18 all'amministratore di condominio datore di lavoro non si applica, perchè - dovrebbe essere ormai chiaro a tutti - quando c'è un dipendente soggetto al contratto collettivo dei proprietari di fabbricati il decreto 81 si applica solo all'art.3 comma 9 e all'art.26, quest'ultimo per i lavoratori di appalti non edili (mentre per i lavori edili vige il titolo IV, che non costituisce oggetto di queste note).
Siccome l'art.3 comma 9 fa riferimento agli articoli 36 e 37 e al titolo III sulle attrezzature, vanno individuate le sanzioni che facciano riferimento agli articoli 36 e 37 ed al titolo III, oltre ovviamente all'art.26.
Gli articoli utili del decreto 81 sono quindi solo due:
- l'art.55, comma 5, lettere da a) a d) per violazioni degli articoli 26, 36 e 37 (con arresto da 2 a 4 mesi o con sanzioni pecuniarie da 750 a 6.000 euro);
- l'art.87 per violazioni del titolo III (con arresto da 2 a 6 mesi o con sanzioni pecuniarie da 500 a 4.800 euro).