sabato 24 aprile 2010

La soluzione 1

Fruttuoso e di alto livello il dibattito, finalmente non troppo velato, tra i relatori del convegno ANACI di Bergamo di ieri sulla sicurezza nel condominio in regime di d.lgs. 81/2008.

Da notare con soddisfazione anche un leggero spostamento del tema: dai doveri alle cautele, dalla guerriglia sull'obbligatorietà alla riconosciuta necessità di diffondere concetti di opportunità e prevenzione, a cui aderiamo da quando ci occupiamo di condominio.

Parlando di decreto 81/2008, interessante una cauta e sottile lettura dell'art.3 ("Campo di applicazione"). Sintetizziamo, attribuendoci la responsabilità di eventuali errori di trascrizione del concetto giuridico: mentre il decreto 626/94 parlava esplicitamente di un'applicazione per i portieri limitata solo ai casi "espressamente previsti", in tutto l'art.3 del decreto 81/2008 esiste un solo esplicito caso di esclusione di obblighi ed è al comma 8 ("con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario"), comma che non riguarda i portieri di condominio. Per tutte le tipologie di lavoratori vale il comma 4, che generalizza l'applicazione del decreto "fermo restando quanto previsto dai commi successivi", ma non escludendo nient'altro che quanto riportato al comma 8.

Che dire, impeccabile e incontestabile.
Quindi - e la deduzione siamo costretti a farla noi perchè nessun relatore si è spinto oltre - per tutti i lavoratori di cui ai commi successivi al 4, il decreto si applicherebbe in pieno. Infatti, contestualizzando ai lavoratori di condominio, è evidente che non c'è una via di mezzo tra
- la soluzione 1): applicazione del decreto 81/2008 rigorosamente limitata dall'art.3 comma 9; e
- la soluzione 2): applicazione integrale del decreto 81/2008, e quindi obbligo di DVR o autocertificazione, RSPP, addetti, RLS, medico competente, procedure in caso di emergenze, ecc.

E' forse una legge scritta non bene?
Chissà. Certamente va notato, come si può fare leggendo l'immagine allegata, che alcune esplicite esclusioni (ragionevoli solo se l'applicazione ai portieri vale solo ed esclusivamente per l'art.3 comma 9) per i nostri lavoratori esistono eccome.

Infatti l'art.36 ("Informazione ai lavoratori", richiamato dall'art.3 comma 9) precisa al comma 3 che tra le informazioni da fornire ai lavoratori dell'art.3 comma 9 (i portieri appunto), non ci sono quelle di cui al comma 1 lettere b c d dello stesso art.36. Quelle lettere parlano di procedure di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione lavoratori; parlano di nominativi di addetti, di RSPP, di RLS, di medico competente. Perchè non bisogna comunicare quelle procedure e quei nominativi ai portieri? Se il decreto 81/2008 si applicasse tutto (come alla soluzione 2), le procedure e le figure ci dovrebbero essere e i nominativi andrebbero obbligatoriamente comunicati.
Ma se si considera solo l'art.3 comma 9, con applicazione limitata a formazione, informazione, DPI e attrezzature, allora la formulazione dell'art.36 risulta chiara corretta e congruente.