Dopo la sentenza 28230/2009, la sezione IV di Cassazione penale ritorna sulla figura del datore di lavoro "di fatto", cioè di colui che - pur non ricoprendo il ruolo di datore di lavoro documentalmente - esercita un potere sul lavoratore al momento di un evento.
La vicenda, di cui alla sentenza n.36878/2998, tratta di un infortunio mortale avvenuto in un condominio: un muratore, dovendo eseguire tracce elettriche sul muro esterno di un balcone, è salito su una scala ed è caduto nel vuoto per tredici metri.
La Cassazione ha convalidato la sentenza di appello, che aveva assolto i datori di lavoro dell'impresa edile di cui la vittima era dipendente, condannando invece il titolare della ditta individuale subappaltatrice degli impianti elettrici (tra l'altro proprietario della scala utilizzata). La S.C. a seguito delle indagini ha infatti ritenuto che l'elettricista, al momento dell'infortunio mortale, fosse datore di lavoro "di fatto" del muratore: "la titolarità di un rapporto di lavoro è costituita dall'esercizio pieno di poteri datoriali a prescindere dalla esistenza di una assunzione formale e dalla esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato dello stesso lavoratore".
Ricordiamolo quando dobbiamo decidere se il condòmino che fa le pulizie nel condominio è assimilabile a un dipendente o a un lavoratore autonomo. Chi comanda, tutela.