mercoledì 13 aprile 2011

Utilità del prodotto-DVR in condominio


Sono passati quasi tre anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 e oltre due anni dalla prima risposta Anaci in merito all'obbligo di DVR e DUVRI nei condomini, risposta confermata da enti istituzionali di vario genere: inutile ripeterne qui le conclusioni.

Eppure ancora oggi, come se niente fosse, si continua a leggere di "DVR e DUVRI quali strumenti di tutela per l’amministratore di condominio", di obbligo per l'amministratore di "valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28", di "mettere ai voti l'affidamento a un tecnico dell'incarico per l'elaborazione del DVR".

Non mettiamo i link, il peccato ci interessa molto di più del peccatore: se proprio dobbiamo semplificare, diciamo pure che il DVR nel condominio non serve a niente. Ha la stessa funzione del passaporto se prendo il treno da Milano a Roma: se non ho pagato il biglietto, mi danno la multa anche se mostro il passaporto.

La legge - anche letta in senso lato, ampio, cauto - richiede sostanza e la sostanza è il gradino riparato, è il corrimano installato, è la scala nuova per il portiere: è il biglietto pagato. Il prodotto commerciale chiamato "DVR" DVR non è, perchè il contenuto del vero documento di valutazione dei rischi è elencato all'art.28 del decreto 81/2008 e nessun "documento" condominiale riporta tutti i punti dell'art.28, perchè questi punti nel condominio sono sovrabbondanti rispetto alla richiesta del legislatore.

Avere il prodotto-DVR non vuole dire avere riparato il gradino, installato il corrimano, sostituito la scala al portiere; se il prodotto-DVR non contiene chiare e precise indicazioni sugli interventi da eseguire per migliorare la sicurezza degli ambienti e delle persone, è prodotto inutile, tutela illusoria, carta utile per soffiarsi il naso. Ma quando anche l'assemblea non deliberasse il prodotto-DVR, non cambierebbe la sostanza (che non è delegabile a un consulente): il condominio non deve fare male a terzi. E la posizione di garanzia resta in capo alla solita figura, con o senza delibere, con o senza documenti, con o senza consulenti.

Per questi motivi l'amministratore deve fare in modo che il processo di valutazione dei rischi - questo serve: sostanza invece di forma, prevenzione invece di fotocopie - venga concretamente eseguito, preoccupandosi di dare seguito operativo alle risultanze, anche vergate su carta da pacchi. Valutare vuole dire conoscere, "autodenunciarsi", firmare una cambiale da onorare il più presto possibile. Mettere nel cassetto una cambiale firmata e credere che sia automaticamente onorata solo perchè viene chiamata DVR è un grosso, grossissimo errore.