mercoledì 15 giugno 2011

Sentenza: parapetto alto 84 cm e morte del portiere

Un dipendente di condominio cade nella tromba delle scale mentre cerca di rimuovere una ragnatela. Il parapetto era alto 84 cm invece dei 100 regolamentari. Il Gup assolve l'amministratore di condominio perchè il fatto non sussiste, la parte civile impugna la sentenza. La Cassazione sezione IV penale, con sentenza n.22239 del 1° giugno 2011, annulla l'assoluzione e rinvia gli atti al tribunale cui appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata.

"Va sottolineato che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace. (...)
Preme poi evidenziare, ancora, che sussiste continuità normativa tra la disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 26, comma 1, lett. b) e la vigente normativa antinfortunistica, posto che il contenuto di detta disposizione risulta ad oggi recepito nel D.Lgs. n. 81, allegato 4, punto 1.7.2.1."