lunedì 12 marzo 2012

Ovviamente.

"Ovviamente era da escludere una qualsivoglia assimilazione concettuale, ancorché in via di ipotesi, tra la veste di locatore-proprietario e la qualifica di datore di lavoro o di appaltatore ovvero di responsabile della sicurezza nei confronti del conduttore che peraltro esercitava professionalmente, come acclarato nel caso concreto, l'attività di installazione di condizionatori d'aria."
Sentenza di Cassazione Penale, n.9122/2012.

Il caso. Un socio di una ditta di installazione impianti di condizionamento, locataria di un capannone industriale, chiede l'autorizzazione ai proprietari per l'installazione di un condizionatore in copertura. Il tetto del capannone non è calpestabile, l'installatore cade. Vengono condannati in primo grado e in appello l'altro socio della ditta, con delega in materia antinfortunistica e quindi come datore di lavoro del socio deceduto, e i due proprietari del capannone perchè non avevano informato i conduttori della non calpestabilità del tetto.
La Suprema Corte invece, pur confermando la condanna per il datore di lavoro, nei confronti dei due proprietari annulla le condanne sia ai fini penali che ai fini civili.

Precisa la S.C. che la Corte di Appello ha omesso "di specificare la natura dell'obbligo gravante ex contractu a carico dei proprietari-locatori e quindi di individuare la specifica posizione di garanzia di cui gli stessi dovevano in concreto ritenersi investiti nei confronti del M. (il socio deceduto - ndr), ai sensi dell'art. 40, comma 2° cod. pen."

In altre parole, è vero che esiste un articolo 40 del codice penale che al comma 2° recita: "Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo
", ma bisogna appunto individuare un obbligo giuridico: se l'obbligo manca, manca anche la corrispondente posizione di garanzia e non possono essere attribuite responsabilità.

I proprietari non avevano alcun obbligo di informare i conduttori, peraltro perfettamente in grado di comprenderlo da soli, della non calpestabilità del tetto. Nè si possono assimilare i proprietari alle figure di datore di lavoro, di appaltatore o di responsabile della sicurezza dei conduttori.
Ovviamente.