Il D.L. 34/14, da convertire in legge entro il 20 maggio, all'art.4 prevede che "chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione".
Aspettiamo il decreto attuativo e speriamo riguardi anche i lavori privati.
Aggiornamento: d.l. 34/14 convertito nella legge 78/14. Ecco il nuovo corrispondente testo dell'art.4
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui al comma 2, chiunque vi abbia  interesse,  ((  compresa  la  medesima impresa, )) verifica con modalita' esclusivamente telematiche  ed  in tempo reale la  regolarita'  contributiva  nei  confronti  dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute  ad  applicare  i  contratti  del settore  dell'edilizia,  nei  confronti  delle  Casse  edili.  ((  La risultanza )) dell'interrogazione ha validita' di  120  giorni  dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al  comma 2. 
 
