lunedì 2 marzo 2015

Il CSE non è responsabile dell'infortunio avvenuto durante una sospensione dei lavori

Cassazione sez.IV penale, sentenza n.7960 del 23 febbraio 2015.

Gli obblighi del CSE "presuppongono l'avvio o comunque una programmazione dei lavori tale da rendere attuale, da un lato, l'obbligo ... del coordinatore per la sicurezza di controllare il corretto e funzionale adempimento di tali obblighi, in relazione alle previsione del piano; per contro una verifica in una situazione di sospensione indeterminata dei lavori non avrebbe significato, né riconoscibile scopo pratico.
Per converso, una estemporanea e non programmata ripresa dei lavori si pone essa stessa quale evenienza non prevedibile da parte del coordinatore per la sicurezza, certamente non tenuto a una vigilanza di cantiere e tale comunque da non poter essere dallo stesso impedita o prevenuta, in mancanza di poteri impeditivi o coercitivi specifici, diversi da quelli predetti di mera segnalazione formale delle inadempienze.
Nella specie, se è vero che i lavori erano sospesi, non può dunque ipotizzarsi alcun obbligo, attuale e concreto, di vigilanza la cui inosservanza possa giustificare la riconduzione causale dell'evento all'imputato."

Condanna del CSE annullata e rinvio alla Corte d'Appello per esaminare se il CSE sia stato avvisato della ripresa dei lavori oppure no.