lunedì 23 marzo 2020

I condomìni vanno avanti (ovviamente)

Sia nell'ordinanza lombarda, che nel dpcm di ieri, si capisce che gli amministratori (e i dipendenti di condominio) possono continuare a garantire il servizio.

Infatti nell'ordinanza lombarda, al punto 11, si prevede la chiusura (cioè l'interruzione) delle attività degli studi professionali, escluse quelle relative ai servizi indifferibili: se si rompe l'ascensore o si buca una braga, l'amministratore deve mandare le ditte impiantistiche necessarie per le riparazioni.

Nel dpcm 22 marzo invece le attività degli studi professionali non sono sospese; tra le attività che proseguono ci sono - oltre alle ditte impiantistiche - quelle con codice Ateco 97 (allegato al dpcm, ultima riga), che comprendono anche i dipendenti di condominio, i cui datori di lavoro sono - o dovrebbero essere - professionisti.

Naturalmente, con cautela. Proseguire sì, ma con quanto veramente urgente (rotazione sacchi, esposizione bidoni, pulizie diradate e manutenzioni a guasto) e nulla oltre.