L'avv. Matteo Peroni - www.matteoperoni.it - sulla recente ordinanza che si occupa anche di piscine condominiali.
L'ultima ordinanza della Regione Lombardia (la 573 del 29.06.2020) cerca
 di dare delle indicazioni più precise in ordine alle piscine 
condominiali.
 Circa l'assistenza bagnanti, ritengo che l'ordinanza 
Regionale cada in contraddizione in quanto, da una parte, afferma che 
"resta fermo il DGR 17 maggio 2006 – n. 8/2552", dall'altra sostiene 
come tale DGR prescriva la presenza di un assistente bagnanti munito di 
brevetto; ciò non corrisponde al testo della norma regionale (la quale 
non prevede l'obbligo di assistente bagnanti munito di brevetto) ed alle
 successive circolari esplicative (le quali autorizzano l'assemblea a 
deliberare mezzi di autocontrollo equipollenti).
 Fatta questa 
precisazione, resta il fatto che nell'ultimo paragrafo dell'allegato 
inerente le piscine condominiali si richiede la presenza di un bagnino 
munito di brevetto nelle vasche superiori a 300 metri cubi e/o con una 
profondità superiore ad un metro e 40; ricordo altresì che se si segue 
la tesi della "prevalenza" del rapporto ISS in tema di piscine, 
l'assistenza bagnanti è sempre obbligatoria. Sul tema, mi rimetto alle 
considerazioni già svolte in passato.
 L'ordinanza è efficace dal 01.07 al 14.07.
 
