venerdì 5 marzo 2010

Sentenze innovative?

Continua a venire dato molto risalto a una sentenza della sezione quarta di Cassazione penale, la n.36581 del 21 settembre 2009 (qui in un commento di qualche mese fa), che avevamo letto e messo via giudicandola logica e dai concetti di fondo risaputi e corretti. Nella sentenza si dice che il committente risponde - ex art.589 c.p. - dell'infortunio mortale accaduto a un lavoratore, se questi non è in possesso di adeguate capacità ed idonei mezzi per svolgere il lavoro.

Secondo alcuni interpreti, però, dopo la sentenza 36581 servono importanti riflessioni sulle normative di sicurezza e sulle responsabilità del condominio.
Secondo noi, invece, le riflessioni si potevano fare già qualche anno prima, diciamo più di trenta. Infatti:
Deceduto un muratore a seguito di caduta dal tetto risponde del reato di cui all’art.589 (omicidio colposo) l’amministratore condominiale il quale non si preoccupa di controllare le condizioni di sicurezza in cui si svolge il lavoro stesso e non pretende che siano applicati i mezzi idonei per la salvaguardia delle incolumità dei lavoratori (parapetti di protezione, ponteggio, funi, ecc.). È da applicarsi inoltre l’aggravante di cui al secondo comma dell’art.589 C.P. qualora appaia che l’amministratore fosse a conoscenza che il lavoratore era dotato solamente di piccoli attrezzi e non era fornito invece dei mezzi di sicurezza sopra elencati. (Tribunale di Milano, sezione ottava, 23 luglio 1977)