giovedì 23 dicembre 2010

Scendere in campo

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DOVE: Milano, via Illirico 18

QUANDO
: giovedi 20 e 27 gennaio 2011, ore 14,00-18,00

PRIMO INCONTRO - Dove si parlerà di leggi e di sentenze, di obblighi e di competenze, di retorica e di strategia commerciale. Dove si indagherà sulla sicurezza degli studi professionali e si affronterà nel dettaglio la sicurezza condominiale, senza giri di parole e cercando procedure esecutive seriamente utilizzabili, usando le interpretazioni istituzionali e comprendendo acronimi come DVR e DUVRI e parolacce come voucher. E dove si capirà che l’amministratore non è un parafulmine, che la gestione delle emergenze in un condominio risponde ad una legge precisa e che i signori condòmini hanno una funzione, e quale.
E alla fine un po’ di domande e tutte le risposte possibili.

SECONDO INCONTRO - Dove si descriverà come appaltare senza violare le leggi sulla sicurezza. Ovviamente si affronteranno i cantieri edili – committente, responsabili, coordinatori e tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi e sanzioni e buone prassi – ma si parlerà anche con attenzione e scrupolo degli appalti non edili: pulizie, ascensori, impianti vari. Individuando gli articoli contrattuali, la documentazione da richiedere e quella sulla quale non si può transigere, seguendo leggi e buon senso. Non dimenticando le miriadi di piccoli lavori, edili e non edili, che si affrontano quotidianamente e che i convegni sul d.lgs. 81/2008 ignorano con disinvoltura.
E suggerimenti e consigli e collaborazione.

INFO: qui

Stress e condominio

Dopo il post di novembre, una breve nota per chiarire che la lettera circolare del ministero, resa cogente dall'art.28 comma 1-bis del d.lgs.81/2008, precisa: "La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche."
Ritorniamo a scrivere che si può tentare di trovare nella lettera circolare (scritta per attività lavorative del tutto diverse da una portineria) qualche indicazione utile per migliorare la sicurezza del custode, ma non si è obbligati in nessun caso a farlo entro il 31 dicembre, perchè quella data deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione e non come conclusione della valutazione. Prosegue la circolare: "La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi". Nel condominio il DVR, lo hanno ribadito gli organi istituzionali in tutte le salse, non esiste: ammesso e non concesso che l'art.28 sia sanzionabile in condominio, programmiamo il termine finale delle attività di valutazione ed espletamento delle stesse nel 31 dicembre 2011 (possiamo scrivere 15, aprile, 2012: non c'è limite temporale) e così facendo abbiamo rispettato le indicazioni del documento ministeriale.

A gennaio faremo le nostre considerazioni sullo stress correlato al lavoro condominiale, di cui si occupa un articolo del dott. Benedetti sull'imminente numero di dicembre della rivista L'Amministratore edita da Anaci Milano.

Buone feste a tutti.
Ed attenzione allo spamming sullo stress del portinaio: i pescatori a strascico sono già in mare aperto.

lunedì 20 dicembre 2010

Articolo 1102

Una notizia triste*, che raramente supera i confini locali, ci ricorda che il condòmino che esegue un'attività nel suo condominio, di propria iniziativa e senza compenso, lo fa a suo esclusivo rischio e pericolo.
Il cambio di una lampadina, la spalatura della neve, il piccolo giardinaggio: ci sono diverse opere che non richiedono una competenza di legge e che possono essere eseguite da chiunque: se le compiono i condòmini, senza incarico e senza pagamento, sono "non lavori", esclusi da qualunque normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e perfettamente rientranti nei diritti stabiliti dall'art.1102 del codice civile. Il che vuole dire che l'amministratore non può impedirne l'esecuzione - fatti salvi eventuali vincoli regolamentari interni al condominio - e, pertanto, nemmeno può esserne chiamato a risponderne.

* Asterisco obbligatorio: sempre che la notizia sia riportata correttamente e per intero; se nei prossimi giorni gli inquirenti indagheranno su eventualità responsabilità di terzi, i media (speriamo) ce lo diranno. Molto istruttivo anche il caso descritto a questo link.

lunedì 6 dicembre 2010

Cose note, non sentenze innovative

Risolto il rebus dell'art.7 del 626 citato dalla Cassazione in merito a un committente privato.
Nello spiegare perchè chi svolga a casa propria lavori "in economia", senza un responsabile tecnico e incaricandone un lavoratore non idoneo, debba garantire la sicurezza del lavoratore, la Suprema Corte nella sentenza 42465/2010 scrive:
"La legge penale modula dunque la figura del datore di lavoro e la assunzione di obbligazioni di garanzia coerenti alle tutele di legge, su una pluralita' di modelli di lavoro in settori pubblici e privati, di lavoro subordinato direttamente utilizzato e di lavoro subordinato contrattato con terzi, di lavoro subordinato e di lavoro autonomo certamente eccedente la sola figura del lavoro subordinato come e' fatto chiaro dalla lettera del D.Lgs.n.626 del 1994, art.7 e come, a livello di assetto di sistema, consegue alla moltiplicazione delle forme di lavoro introdotta con la legislazione dei primi anni 2000."
Il committente di quel lavoro si assunse automaticamente il ruolo di "datore di lavoro di fatto" e, per quella scelta, avrebbe dovuto tutelare il lavoratore.
Cose giuste e non nuove: oltre ai casi evidenziati nel post di venerdì, eccone altri due, avvenuti in condominio.

N.B. - A scanso di equivoci, è bene precisare che i concetti espressi dalla S.C. nella sentenza 42465 non equivalgono affatto ad affermare "committente = datore di lavoro". Il committente può diventare datore di lavoro "di fatto" se compie scelte sbagliate o omette di assolvere ad obblighi giuridici.

venerdì 3 dicembre 2010

Sentenze innovative? Mah.

Slanci giornalistici (come al solito) sull'ultima sentenza di Cassazione che dice, in sostanza, che chi fa lavorare una persona inidonea è responsabile della sua sicurezza.
Grande novità? Non pare proprio, visti due semplici casi di cui abbiamo già parlato. Eppure accettiamo scommesse su raffinati voli pindarici che ci illustreranno come cambia tutto.

Piuttosto stuzzicano i richiami all'art.7 del decreto 626, visto che la Cassazione già nel 2003 ci aveva spiegato che l’art. 7 non trova applicazione qualora i lavori siano svolti nell’abitazione privata del committente.
Approfondiremo: stay tuned.

mercoledì 1 dicembre 2010

Stress e business

Altre considerazioni sul timore che il rischio stress - lavoro correlato diventi soprattutto un'opportunità commercial-professionale, senza un reale aumento di sicurezza per i lavoratori.