mercoledì 23 febbraio 2011

L'angolo della posta

In merito alla controversa questione circa gli adempimenti di legge previsti per gli amministratori di condomini, con particolare riguardo alla valutazione dei rischi e alla conseguente elaborazione di DVR e DUVRI, vorrei porre alla vostra attenzione una mia riflessione:
se è vero che secondo alcune interpretazioni l'amministratore di condominio che non si configura come datore di lavoro, vista l'assenza di dipendenti, è esente dagli obblighi previsti dal d.lgs. n.81, ed in particolar modo di quelli previsti dagli artt. 17, 26, 28 e 29, è anche vero che in caso di svolgimento delle attività di cui agli artt. 88 e 89 del suddetto decreto, dovranno trovare applicazione le disposizioni contenute nel Titolo IV (cantieri temporanei e mobili). Vorrei ricordare che proprio l'art. 89 al comma 1, lettera a) definisce come "cantiere" qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X e che comprendono, tra gli altri, lavori di manutenzione, riparazione, conservazione e rinnovamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere idrauliche, etc..
Posto ciò, e considerando che la maggior parte dei contratti affidati in appalto dagli amministratori potrebbero rientrare in questa fattispecie (si pensi alle ditte di manutenzione di ascensori e impianti elettrici; ad onor del vero resterebbero esclusi solo i lavori di pulizia e di giardinaggio), si potrebbe considerare il condominio come un "cantiere sempre aperto". In tal caso graverebbero sull'amministratore, in qualità di committente (anche se non datore di lavoro), gli obblighi previsti dall'art.90 del citato decreto che, al comma 1 impone al committente di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 ed in particolare a quelli inerenti la valutazione e la prevenzione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Ciò considerato, non sarebbe necessario, o comunque auspicabile, che gli amministratori provvedessero alla valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro (ovvero il condominio) mediante redazione di apposita documentazione (DVR e DUVRI), al fine di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Chiudo questa mia riflessione con una provocazione inerente alla mancata necessità di redazione del DUVRI in assenza di dipendenti: cosa succederebbe se l'elettricista addetto alla manutenzione dell'impianto subisse un infortunio a causa di una negligenza di un altro operatore (ad es. la donna delle pulizie) anch'egli presente nello stesso momento sullo stesso luogo di lavoro? Sarebbe in tal caso responsabile solo chi ha cagionato il danno, o anche chi (in tal caso l'amministratore) avrebbe dovuto valutare i rischi e provvedere a prescrivere dei comportamenti atti a scongiurare il pericolo?
(lettera firmata)

----
Gentile lettore,
dal contenuto della lettera dobbiamo supporre che ci legga periodicamente e quindi che conosca le nostre opinioni in merito a tutti i punti sollevati. Lei ritiene che la questione DVR-DUVRI in ambito condominiale sia ancora "controversa" e che le manutenzioni di ascensori e impianti elettrici siano opere edili ricadenti del titolo IV. Sono pareri personali che rispettiamo e che non condividiamo. Soprattutto non condividiamo che si continui a proporre come soluzione ad ipotetiche problematiche lavorative (siamo in condominio, non in miniera) la redazione di documentazione cartacea che è "forma", quando la legge - eventualmente - chiede "sostanza", prevenzione. Le assemblee condominiali pretendono (con ragione) che non si spenda un euro in più del minimo obbligatorio per legge: questo non impedisce, anzi!, all'amministratore di continuare ad usare il proprio buon senso per evitare eventuali compresenze pericolose, senza però scadere nel ridicolo; i pavimenti bagnati sono stati inventati molto prima del DUVRI.
Il problema vero è che la discussione sulla sicurezza nei condomini italiani si è arenata sulla "controversia" dei documenti cartacei, quando invece i luoghi richiedono disperatamente "sostanza". Quando capiremo che non ci sono prodotti da comprare, ma ambienti e comportamenti da migliorare, sarà un grande giorno.

lunedì 21 febbraio 2011

Il piccolo paradosso

"Se il condominio è datore di lavoro di addetti che rientrano nel contratto collettivo dei fabbricati, è tenuto a rispettare una serie di obblighi che presuppongono la valutazione dei rischi, ma non è obbligato a redigere il documento vero e proprio."
Giusto, ma secondo un illustre quotidiano quanto sopra è un piccolo paradosso, al punto che l'Anaci consiglierebbe agli associati di "convocare comunque l'assemblea e mettere ai voti l'affidamento a un tecnico dell'incarico per l'elaborazione del Dvr; dopodiché, se la delibera non passa, verbalizzare il rifiuto dell'assemblea."
Speriamo che quanto sopra non sia vero: perchè se l'amministratore crede di liberarsi da oneri e responsabilità facendo verbalizzare il rifiuto alla redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) sbaglia grandemente, perchè rimane in ogni caso esposto agli obblighi di cui all'art.3 comma 9 che prescindono dalla redazione del DVR.
Il DVR, ripetiamolo ancora, è un formale documento il cui contenuto è normato dall'art.28 del d.lgs. 81/2008 ; ciò che serve al condominio non è il contenuto del DVR, ma l'effettuazione di un processo di valutazione dei rischi che permetta il rispetto dell'art.3 comma 9: non il DVR (forma) ma il processo di valutazione (sostanza).

Se la metafora della bicicletta non è bastata, proviamo con la somministrazione di alimenti.
Se vogliamo vendere al pubblico cibi e bevande, dobbiamo ottenere autorizzazioni e abilitazioni. Per la nostra personale alimentazione possiamo scegliere se andare al ristorante (appaltando la nostra alimentazione a terzi = condominio senza dipendenti, che appalta i servizi), oppure farci da mangiare da soli (ci si arrangia senza appalto = condominio con dipendente).
Se andiamo sempre al ristorante non è importante che impariamo a cucinare. Invece, se ci facciamo da mangiare da soli, è necessario conoscere le basi della cucina, almeno quelle che ci permettono di non morire per errori alimentari (scongelo, cuocio, avanzo, ricongelo...).
Sia che andiamo al ristorante, sia che cuciniamo in casa, autorizzazioni e abilitazioni non sono richieste. E se qualcuno vuole convincerci insistentemente che siamo obbligati ad ottenere attestati per prepararci un panino, chiamiamo il 112 (o la neurodeliri).

Il vero paradosso è che si continuano a leggere certe notizie, dopo che tonnellate di pareri istituzionali hanno ribadito concetti che dovrebbero aver capito anche i sassi.

venerdì 18 febbraio 2011

Poteri di spesa limitati ma non nulli: una sentenza interessante

Non basta lamentare ridottissimi poteri: se si dimostra che per evitare l'evento i poteri di spesa, per quanto scarsi, erano sufficienti (fattispecie di una scala non idonea) si viene dichiarati ugualmente colpevoli anche in assenza di una specifica delega. Cassazione penale, sez. IV, sentenza n.4106 del 3 febbraio 2011.
Interessante, e molto, anche per un amministratore di condominio.

lunedì 14 febbraio 2011

Appalti e subappalti: circolare ministeriale

Esternalizzazione, appalti leciti o illeciti, rischio d'impresa, responsabilità solidale, Duvri, costi per la sicurezza e molto altro sugli appalti nella lunga circolare n.5/2011 del Ministero del Lavoro.
Guarda caso, si parlava degli stessi temi in millescale n.56.

sabato 12 febbraio 2011

"Condominio sicuro": si parte con Genova

Venerdi 18 febbraio inizia il ciclo di incontri di "Condominio sicuro", il progetto culturale sulla sicurezza del lavoro condominiale organizzato da Anaci Liguria.
A disposizione il comunicato stampa ed il programma ufficiale del corso.

giovedì 10 febbraio 2011

L'importanza del tempo

Sarà permesso tutto quello che non è espressamente vietato dalla legge. Si potrà aprire un'impresa con più facilità. L'accesso al mercato sarà più veloce.
Purtroppo per fornire prodotti o servizi sono necessari degli esseri umani, chiamati lavoratori; per tutelare i lavoratori, per cercare di evitare infortuni o malattie professionali, ci vogliono formazione, investimenti, competenza: tempo.
Il legislatore lo sa benissimo che ci vuole tempo, sa che aprire un'impresa in un giorno equivale ad aprire (ulteriormente) il mercato ad incompetenti e pericolosi arruffoni: ma la priorità politica oggi è un'altra.
Che almeno si smettesse di fare la solita ridicola demagogia sulle morti bianche. Abbiate il coraggio di essere cinici fino in fondo.

mercoledì 9 febbraio 2011

Liguria: progetto "Condominio sicuro"

Anaci Liguria, progetto “Condominio sicuro”: al via corsi di formazione per gli associati; si parte venerdi 18 febbraio.
I dettagli sono qui.

mercoledì 2 febbraio 2011

Aggiornamento professionale in Liguria: sicurezza sul lavoro nel condominio

Organizzato da Anaci Liguria, con la collaborazione di Anaci La Spezia, Anaci Savona e Anaci Genova, inizia il ciclo di incontri di aggiornamento professionale sul tema “Il condominio e la sicurezza sul lavoro: dipendenti, appalti e cantieri edili”.
Gli incontri, aperti ad associati e non associati fino a un massimo di 30 iscritti, durano 8 ore divise in due sessioni. Relatori saranno l'ing. Cristoforo Moretti per la parte tecnica e l'avv. Massimo Ginesi per la parte giuridica.
Informazioni ed iscrizioni presso le sedi Anaci provinciali.
.
Calendario:
  • Genova, 18 e 19 febbraio 2011
  • Savona e Imperia, 11 e 12 marzo 2011
  • Genova, 1 e 2 aprile 2011
  • La Spezia, 8 e 9 aprile 2011
Programma:
  • 1) Inquadramento degli obblighi legislativi
    - sicurezza sul lavoro: aspetti giuridici
    - il condominio senza dipendenti
    - il condominio con dipendenti
  • 2) La sicurezza nello studio professionale
    - i "lavoratori" secondo il d.lgs. 81/2008
    - figure e corsi
    - documenti essenziali
  • 3) La tutela del dipendente di condominio
    - gli obblighi di legge e le strategie commerciali
    - formazione ed informazione del dipendente
    - la valutazione del rischio
    - procedure esecutive
  • 4) Appalti non edili
    - articoli contrattuali
    - richieste documentali
    - procedure esecutive
  • 5) Cantieri edili
    - campo di applicazione
    - il committente ed il responsabile dei lavori
    - i coordinatori per la sicurezza
    - la notifica preliminare
    - la verifica di idoneità tecnico professionale
    - articoli contrattuali
  • 6) Appalti edili di modesta entità
    - richieste documentali
    - lavori senza il tecnico esterno
    - linee vita alla ligure