lunedì 5 dicembre 2011

La città di Brescia è attività n.73?

Con il d.P.R. 151/2011, nuovo regolamento per le procedure di prevenzione incendi, il legislatore sembra essersi conto della necessità di istituire un obbligo di coordinamento tra i diversi datori di lavoro che possono essere presenti in un edificio (condominiale o non), almeno per i casi più eclatanti. Lo si intuisce nella formulazione di una delle nuove attività introdotte dall’Allegato I del dPR151/2001, l’attività n.73: “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.”

La descrizione dell’attività lascia spazio a molti dubbi, che in congruo anticipo entro il 7 ottobre 2012 dovranno essere sciolti:
1) Chi è il responsabile di questa nuova attività? Esistono i condomini ma anche i supercondomini...
2) Chi è in grado di conoscere con certezza il numero di persone presenti in una unità immobiliare?
3) Se la promiscuità delle vie di esodo si dovesse estendere fino a un luogo all’aperto, che fare quando gli edifici prospettano su gallerie coperte (esempio: la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano)?
4) Se l’impiantistica promiscua non è solo quella antincendio, la città di Brescia (tutta unita dal teleriscaldamento) è una unica gigantesca attività n.73?