lunedì 21 ottobre 2013

Dopo Millescale, la Corte di Cassazione.

La figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il d.lgs. n. 494/96. Prima di esso né i fondamentali d.p.r. 547/55, 164/56, 302/56 e 303/56, né il d.lgs. 626/1994 menzionavano siffatto ruolo. Non è senza significato che il d.lgs. 626/94, vera e propria GrundNorme del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive (datore di lavoro, ecc.) non menzionasse il committente. La norma che delinea un rapporto di affidamento di lavori, l'art. 7, individua nel solo 'datore di lavoro’ che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduce, essenzialmente al fine di far fronte al rischio cd. interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.
Pertanto, i doveri così individuati potevano essere riferiti unicamente al datore di lavoro-committente; non anche al quivis de populo che avesse affidato lavori edili a taluno.

Cass. Pen. sez. quarta, sentenza 36398, 5 settembre 2013.