mercoledì 11 dicembre 2013

Parenti che lavorano in ufficio: impresa familiare?

Un recentissimo interpello, il numero 9/2013 diffuso alla fine di novembre, apporta un contributo in più rispetto all'obbligo di atto pubblico per costituire un'impresa familiare (compresa l'attività di amministrare? Leggi le ultime due pagine di Millescale n.68).
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della PMI ha proposto alla Commissione degli interpelli un quesito, ricevendo questa risposta: “La Commissione ritiene che sia possibile costituire, ai sensi dell’art.230 bis del Codice Civile, un’impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile”.
Nel passato diverse pronunce di tribunali e di enti hanno riconosciuto la possibilità di costituzione di impresa familiare, oltre che per contratto, anche per “facta concludentia”. La necessità dell’atto pubblico deriva dal dPR 597/1973 (art.5 comma 4 lett. a) e da numerose sentenze di commissioni tributarie; quindi ai fini fiscali.
L’interpello 9/2013 invece conferma, ai soli fini di sicurezza sul lavoro, che anche senza atto pubblico il lavoro tra parenti è considerabile “impresa familiare”; anche per l’attività di ufficio, purché si tratti di attività imprenditoriale e non professionale.