Si evince pertanto che l’obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali."
Lo ha scritto su puntosicuro.it l'ing. Claudio Giacalone (dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano), confermando quindi che il dPR 151/2011 nell'art.6 si riferisce ai condomini senza dipendenti, che non sono luoghi di lavoro e quindi non sono soggetti al d.lgs. 81/2008.
Concetto correttissimo, che ci permettiamo di avere anticipato tre anni fa: sotto l'articolo (clicca per ingrandire), a pagina 47 del numero di novembre 2011 della rivista "l'amministratore" edita da ANACI Milano.