lunedì 17 novembre 2014

Dal vangelo secondo il dPR 151/2011

"Secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori.
Si evince pertanto che l’obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali."

Lo ha scritto su puntosicuro.it l'ing. Claudio Giacalone (dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano), confermando quindi che il dPR 151/2011 nell'art.6 si riferisce ai condomini senza dipendenti, che non sono luoghi di lavoro e quindi non sono soggetti al d.lgs. 81/2008.

Concetto correttissimo, che ci permettiamo di avere anticipato tre anni fa: sotto l'articolo (clicca per ingrandire), a pagina 47 del numero di novembre 2011 della rivista "l'amministratore" edita da ANACI Milano.