mercoledì 25 marzo 2015

Assenza di formazione-informazione non sanzionabile?

Cassazione penale, sez. III, sentenza n.10023 del 10 marzo 2015: "...questa stessa Sezione della Corte già ha avuto modo di chiarire che in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all'art. 18, comma primo, lett. l), del dlgs n. 81 del 2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto - non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennai 2014, n. 3145)."

La Cassazione ha ragione nel ribadire che l'art.18 comma primo lett. l) non sia sanzionato, ma avrebbe clamorosamente torto ove affermasse che in quel comma risieda l'obbligo giuridico di informare-formare il lavoratore. Ma forse, rileggendo bene il testo, non lo afferma.
Comunque, gli obblighi di informazione e formazione sono presenti negli artt. 36 commi 1 e 2 e 37 comma 1: la loro violazione è sanzionata dall'art.55, comma 5, lettera c) del d.lgs. 81/2008.

Per piacere qualcuno, educatamente, lo spieghi all'UPG che ha elevato la sanzione ed ai redattori di certe "notizie" (qui ma anche qui, per esempio).