lunedì 4 maggio 2015

Sicurezza dipendenti di condominio nella regione Piemonte

1.6 Sottopongo una serie di quesiti inerenti la realtà degli stabili
residenziali in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni di
portiere e/o addetto alle pulizie delle parti condominiali dello stabile. Ai
sensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o
l’amministratore condominiale pro tempore? Quali obblighi ha questo
specifico datore di lavoro? In relazione alla formazione del dipendente,
il datore di lavoro ha l’obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici presenti
sul territorio?

Si ritiene che, nel caso prospettato, il DL sia individuabile nell’amministratore
condominiale pro tempore. Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione
del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi
di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08. A tale
lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni
assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovranno
rispondere alle disposizioni indicate al Titolo III del succitato decreto. Qualora il
lavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come
lavoratore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) e, pertanto, sono a carico del DL
tutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...).
La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi
paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del
datore di lavoro.

(tratto da: Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Gruppo di lavoro INFO.SICURI, Regione Piemonte - giugno 2014)