sabato 18 luglio 2015

Sistemi anticaduta in Emilia-Romagna, novità normativa

ALLARGATO CAMPO DI APPLICAZIONE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA.
Si comunica che la Giunta Regionale ha deliberato in data 15.06.2015 il nuovo “atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile” .
La delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna in data 01.07.2015 ed è entrata in vigore secondo quanto previsto dal punto 8 il giorno 02.07.2015 .
Le modifiche apportate al campo di applicazione (punto 3.1) sono di rilevante impatto sull’attività dell’Amministratore di Condominio.
Si riportano i casi in cui occorre installare i dispositivi permanenti di ancoraggio in dotazione all’opera :
1. Interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire;
2. Interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a Scia o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (art.7 LR 15/13);
3. Interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM (facciate vetrate continue che richiedono manutenzione) relativi ad almeno una intera facciata, subordinati a Scia o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (art.7 LR 15/13)
Il punto di interesse è il n.2 .
Da una prima rapida lettura sembrerebbe che l’obbligo di installazione dei dispositivi di ancoraggio scatti nel momento in cui si eseguono opere di attività edilizia libera che sono soggette a comunicazione ai sensi dell’art. 7 della LR 15/2013.
Premesso che non esistono opere di manutenzione ordinaria che necessitano di comunicazione, la lettura del disposto non deve essere questa.
Il testo normativo va letto in questo modo :
rientranti
(rubrica dell’art.7 LR 15/13) attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione
Infatti; “attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione” non è altro che la rubrica (titolo) dell’articolo 7 della LR 15/13.
Secondo il nuovo disposto si ha l’obbligo di installare i dispositivi permanenti di ancoraggio se si eseguono opere rientranti nell’art. 7 della LR 15/13.
All’interno di tale articolo alla lettera a) vi sono gli interventi di manutenzione ordinaria.
Conseguentemente secondo quanto deliberato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale dal giorno 02.07.2015 prima di eseguire interventi di riparazione sulle coperture occorre installare i dispositivi di ancoraggio permanente in dotazione all’opera .
Geom. Marco Marchesi
Coordinatore Tecnico CSN

(la comunicazione ufficiale è scaricabile da qui)