lunedì 1 giugno 2020

Il sistema binario (quinta puntata)

Quinto tra i post che semplificano, nei molti casi possibili, i temi relativi alla sicurezza in condominio. Bianco o nero, 0 o 1.
Oggi ci occupiamo della radice degli obblighi della sicurezza sul lavoro, cioè il ruolo che una persona può rivestire.




Nonostante l'incredibile superficialità con cui alcuni commentatori trattano l'argomento quando si parla di condominio, essere datore di lavoro è talmente diverso dall'essere committente che:
- gli articoli del d.lgs. 81/08 che definiscono i ruoli sono differenti: per il datore di lavoro art.2 comma 1 lett.b, per il committente art.89 comma 1 lett.b;
- le condizioni necessarie e sufficienti per rivestire i due ruoli sono differenti: non esiste un datore di lavoro senza un "lavoratore", non esiste un committente senza un contratto di appalto o d'opera
- la Cassazione nel 2013 ha sentito il bisogno di mettere il concetto nero su bianco, ricostruendo l'evoluzione delle leggi sulla sicurezza del lavoro in una sentenza ormai famosa.

Si può anche essere "datore di lavoro committente" (l'art.26 del d.lgs. 81/08, unico in tutto il decreto, lo richiede per essere soggetto a una serie di obblighi), ma sia chiaro che in quel frangente la persona - cioè colui che è datore di lavoro e anche committente - riveste due ruoli contemporaneamente. E sia anche chiaro che esistono datori di lavoro non committenti, e committenti non datori di lavoro.

Chi non lo ha ancora capito, studi.