La sicurezza dei lavori in fune è sempre un tema caldissimo, anche a causa di tre gravissimi incidenti avvenuti a metà 2025, uno con due operai feriti a Santa Margherita e due infortuni purtroppo mortali, a Lecce e Loano.
La Regione Lombardia, dopo un dibattito durato anni, ha finalmente licenziato una linea guida:
Il documento – diffuso inizialmente in modo vagamente carbonaro tra gli addetti ai lavori – “è finalizzato a fornire indirizzi comuni ai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) delle ATS di Regione Lombardia, ai servizi di prevenzione e protezione aziendali, ai medici competenti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai committenti e ai loro ausiliari tecnici (responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza), nonché alle imprese e a tutti gli addetti ai lavori in ordine ai ‘Lavori in quota’, con particolare riferimento all’impiego dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.”
Il grande interesse suscitato da questa introduzione sfuma un po’ nella lettura del testo, in cui – su un totale di 45 pagine – solo una pagina e due schemi grafici interessano il committente di cantieri edili, riservando la gran parte degli indirizzi alle imprese esecutrici. E’ invece ignorato il committente di cantieri non edili, per esempio il caso di pulizia di facciate vetrate.
I concetti espressi nella pagina 6 (“Gestione operativa”) sono quelli ben
noti: assoluta impossibilità di utilizzare dispositivi di protezione collettiva,
nessun rilievo dell’aspetto economico, valutazione dei rischi accurata a carico
del datore di lavoro dell’impresa. E poi uno schema a blocchi che dovrebbe
permettere una scelta consapevole e corretta. Eccolo:
Infine, la lina guida propone uno schemino
che suggerisce esempi dei luoghi in cui si potrebbero utilizzare correttamente
i lavori in fune.
Possiamo dire che l’insieme degli indirizzi per il committente della linea guida è complessivamente un po’ deludente?
Intanto è oscuro il motivo per cui, nonostante il titolo della linea
guida riguardi i siti artificiali (tutti i luoghi, quindi, tranne i siti
naturali come le scarpate, i pendii, eccetera), quando si parla di committente si
parla solo ed esclusivamente di committente di cantieri edili, ed il
committente non edile non ha possibilità giuridica di nomina né di responsabile
dei lavori né di coordinatore per la sicurezza. Per il committente non edile lo
schemino della pagina precedente non è applicabile.
Inoltre, la linea guida sembra non sapere che a Milano – che è in
Lombardia – si lavora in fune sui tetti, sui campanili, sulle facciate di
edifici che sono circondati da terreno stabilissimo e privo di corsi d’acqua;
dimenticandosi che invece del corso d’acqua alla base della facciata su cui
intervenire semmai ci può essere il tetto del vicino, o una veranda
vetrata che andrebbe smontata o una soletta poco robusta e non
puntellabile (perché non si ha la disponibilità giuridica del luogo dove si
dovrebbe puntellare).
Quello che invece appare più interessante, sulla base dell’esperienza, è
quello che non c’è nella linea guida.
Nelle ultime pagine (alla sezione “Aspetti sanitari”, chissà perché)
troviamo citata una sentenza di Cassazione penale, sulla definizione di
lavoratore, ma non troviamo invece la sentenza sempre di Cassazione penale
n.5477 del 6 febbraio 2018, secondo cui "l'art. 111 del d.lgs. n. 81 del
2008 non impone, per i lavori temporanei in quota (…), l'adozione di misure di
protezione collettiva, sancendo solo il carattere prioritario e preferenziale
delle prime rispetto a quelle individuali".
Non si parla di sanzionabilità nella linea guida, ma neppure si citano i
testi di legge utilizzati per le sanzioni nei casi finiti davanti al Tribunale
di Milano, perché i sanzionati hanno ritenuto ingiuste le contestazioni
ricevute dall’organo di vigilanza. La questione è stata raccontata più volte su
queste pagine, ma la ricapitoliamo in breve: il committente di cantieri edili,
secondo l’art.90 comma 1 del d.lgs. 81/2008, deve rispettare i principi
generali di tutela di cui all’art.15 (tra cui dare priorità alla protezione
collettiva rispetto a quella individuale), ma né l’art.15 né l’art.90 comma 1
sono sanzionabili; per questo motivo gli ispettori hanno ritenuto di dover
contestare l’art.90 comma 9 – sulla verifica di idoneità delle imprese, comma
sanzionabile – sostenendo con un ragionamento carpiato con avvitamento che se
la scelta del tipo di lavoro è sbagliata l’impresa non possa essere idonea e la
verifica, quindi, sia stata effettuata male.
Che ne ha pensato, finora, il Tribunale di Milano?
·
Via Pezzotti, ispezione, amministratore
sanzionato, impresa sanzionata: entrambi hanno resistito, due diversi processi
e due assoluzioni.
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Via Sciesa, ispezione, amministratore
sanzionato, impresa sanzionata: l’impresa ha preferito estinguere con
oblazione, l’amministratore ha resistito, quindi è andato a processo a cui è
seguita un’assoluzione.
·
Via Della Pila, ispezione dopo infortunio,
amministratore e impresa a processo, amministratore assolto, impresa
condannata in primo grado; l’impresa ha fatto appello e lo ha vinto.
Di quest’ultima sentenza, la n.3181/2025 della V
sezione della Corte di Appello di Milano, è interessante leggere - e ricordare
- alcune righe.
Tutto molto ragionevole e crediamo anche condivisibile.
Speriamo che le argomentazioni di questa sentenza vengano accettate anche da chi finora ha dimostrato un approccio rigido, intransigente e – opinione personale – anche poco produttivo.




