mercoledì 12 novembre 2008

I cinque passi

Smettiamola di dire che il condominio è sempre "luogo di lavoro" e richiede l'applicazione di tutte le leggi sulla sicurezza. Ancora una volta smentiamo coloro che sostengono questa leggenda metropolitana, in cinque semplici passi.


1° passo - I lavoratori domestici non sono tutelati dalle leggi sulla sicurezza sul lavoro (art.2 comma 1 lett.a d.lgs. 81/2008), quindi avere o non avere un badante o una colf non cambia il punto di vista.
2° passo - Escluso il caso del cantiere edile, la casa del privato cittadino non è mai "luogo di lavoro" soggetto a normative di sicurezza; è il lavoratore o la ditta a cui occasionalmente viene affidato un lavoro (idraulico, tappezziere, tapparellista, mobiliere, ecc.) che ha obblighi di sicurezza, non il committente privato cittadino. Tu lettore non sarai mai "datore di lavoro" dell'idraulico che ti fa manutenzione alla caldaietta: sei il suo "committente". Se fossi "datore di lavoro" del tuo idraulico dovresti: fare la valutazione dei rischi, nominare il RSPP, nominare il Medico Competente, nominare gli addetti all'emergenza e al pronto soccorso, fare formazione e informazione, fornirgli attrezzatura e dispositivi di protezione individuale... Non lo dice millescale, lo dice il d.lgs. 81/2008, art.18.
3° passo - Il condominio per definizione è un insieme di proprietari; il condominio può avere un lavoratore dipendente (custode, portiere, ecc.) oppure no. Il fatto che alcuni condòmini siano anche "datori di lavoro" (negozi, studi ecc.) non influisce in alcun modo sul condominio.
4° passo - Se il condominio ha un dipendente, è "luogo di lavoro" e le normative di sicurezza si applicano. L'amministratore sarà "datore di lavoro" per il dipendente e "committente datore di lavoro" per le ditte o i lavoratori esterni, con obblighi precisi normati dall'art.26 del d.lgs. 81/2008 o dal titolo IV dello stesso decreto per i cantieri edili.
5° passo - Se il condominio non ha un dipendente, il suo amministratore non potrà mai essere "datore di lavoro" e le normative di sicurezza non si applicano (cantiere edile sempre escluso). Si torna al 2° passo - concettualmente identico - per ribadire che l'unico obbligo giuridico che può avere un amministratore di condominio senza dipendenti, o un privato proprietario di unità immobiliare, nei confronti della sicurezza di lavoratori esterni è legato ai cantieri edili.

Conclusione. Se il vetro è rotto, va cambiato. Se il pavimento è sconnesso, va sistemato. Se l'ascensore funziona male, va regolarizzato. Perchè esistono codici, leggi e giurisprudenza che esulano dalla sicurezza sul lavoro ma che aiutano a vivere in tranquillità. Ma se le normative di sicurezza sono inapplicabili, rassegnatevi, rimangono inapplicabili. Perchè le leggi le fa il Parlamento e leggi che dicono il contrario di quanto sopra, attualmente, non ce ne sono.