mercoledì 19 novembre 2008

L'ANACI Nazionale interpella

La sede nazionale di ANACI ha inoltrato al Ministero del Lavoro una serie di quesiti sulle modalità di applicazione del cosiddetto Testo Unico per la sicurezza. Il testo completo dell'interpello è qui.
Come da art.12 del d.lgs.81/2008, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro possono inoltrare al ministero quesiti via e-mail sull'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, e le risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza. Purtroppo però non è più vigente il testo dell'art.9 comma 2 del d.lgs. 124/2004, che recitava: "L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti (di cui all'interpello - ndr) esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

Tralasciando le considerazioni sulla utilità dei centri studi, millescale ha da anni un punto di vista esplicito e diretto su tutti i temi proposti, a cui, immodestamente, rispondiamo ora in tempi non sospetti. Confronteremo poi le nostre risposte con quelle del ministero.

I quesiti della ANACI Nazionale:
1) è confermato - anche alla luce del nuovo T.U. Sicurezza - che nel condominio il “datore di lavoro" è il condominio o meglio i condomini contitolari del diritto di comunione sui beni?
2) è confermato - anche alla luce del nuovo T.U. Sicurezza - che l’amministratore acquisisce la configurazione giuridica di datore di lavoro soltanto ai fini degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti del condominio?
3) al fine dell’ottemperamento del predetto obbligo di informazione e formazione, previsto dal comma 9 dell’art. 3, nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, è necessario che il condominio rediga il documento di valutazione dei rischi previsto dagli artt. 17 e 28?
4) considerato che la redazione del documento di valutazione dei rischi costituisce obbligo per il “datore di lavoro”, nel caso in cui il condominio non abbia lavoratori alle sue dipendenze, la redazione di tale documento è necessaria?
5) con riferimento al precedente quesito, nel caso in cui il condominio non abbia lavoratori alle sue dipendenze, ma esistano dipendenti dei singoli condomini (per esempio, collaboratrici domestiche), il condominio è tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi? Nello stesso caso, i singoli condomini che hanno alle loro dipendenze un lavoratore sono tenuti alla redazione del documento di valutazione dei rischi?
6) nel caso in cui, in un condominio gestito da un amministratore, vengano effettuate opere edili o assimilabili, non rientranti in quanto previsto agli artt. 89 e ss., ovvero in assenza della figura del coordinatore della sicurezza, al condominio/amministratore committente si estende la responsabilità del datore di lavoro come previsto dal comma 4 dell’art. 26?

Le nostre risposte:
1) il "datore di lavoro" deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penali. In presenza di dipendenti il "datore di lavoro" è l'amministratore pro tempore se esiste, tutti i condòmini se l'amministratore non è nominato.
2) l'amministratore se "datore di lavoro" non deve assolvere solo agli obblighi di formazione informazione, ma anche a tutto quanto previsto dall'art.3 comma 9 (che comprende anche dispositivi di protezione individuale e attrezzature) e dall'art.26 in caso di lavori in appalto.
3) no, perchè il documento non è richiamato nella formulazione dell'art.3 comma 9; deve però essere espletato il processo di valutazione dei rischi funzionale all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.3 comma 9 e di cui all'art.26.
4) assolutamente no: niente dipendenti, niente "datori di lavoro".
5) assolutamente no.
5 bis) dipende: se il lavoratore è colf, badante ecc., cioè lavoratore domestico o familiare, non si deve applicare il d.lgs. 81/2008 (si veda l'art.2 comma 1 lettera a); se il lavoratore è di altro tipo (uffici, laboratori, negozi ecc.) si applica il testo del decreto che prevede, a seconda dei casi, anche l'obbligo di redazione del documento per più di 10 lavoratori presenti. Il condominio con questi obblighi, però, non ha mai niente a che fare.
6) le opere edili rientrano sempre in quanto previsto dagli artt. 89 e seguenti; in ogni caso, coordinatore o non coordinatore, l'art.26 si deve applicare se e soltanto se il condominio ha dipendenti (e l'amministratore è "datore di lavoro committente"), altrimenti l'art.26 è giuridicamente inapplicabile.

ing. Cristoforo Moretti
mercoledi 19 novembre 2008, ore 9 di mattina.