
Riceviamo e pubblichiamo.
"A parere dello scrivente Servizio, nell'ottica di una tutela sempre maggiore della cittadinanza, è da ritenersi che nella definizione di lavoratore di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, a differenza degli addetti domestici e familiari quali colf, badanti et similia, per i quali vige una esplicita esclusione, siano da considerarsi comprese anche le persone che a qualunque titolo svolgono attività all'interno delle unità immobiliari private, quali: genitori, figli, nonni, parenti e conviventi di qualunque genere, qualora il proprietario o il conduttore conviva con terzi coadiuvanti alla gestione dell'unità immobiliare. Ne consegue che solo gli ospiti occasionali e temporanei possano essere ritenuti esclusi dalla definizione di lavoratore citata, poichè per antica consuetudine non intervengono in alcun modo nelle attività interne all'unità immobiliare, e che solo il proprietario o il conduttore di un monolocale possa ritenersi esonerato dagli obblighi a carico del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo citato, tra i quali all'articolo 26 comma 3 la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare o ridurre i rischi da interferenze."
Firmato: il Dirigente del Servizio P.A.
"A parere dello scrivente Servizio, nell'ottica di una tutela sempre maggiore della cittadinanza, è da ritenersi che nella definizione di lavoratore di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, a differenza degli addetti domestici e familiari quali colf, badanti et similia, per i quali vige una esplicita esclusione, siano da considerarsi comprese anche le persone che a qualunque titolo svolgono attività all'interno delle unità immobiliari private, quali: genitori, figli, nonni, parenti e conviventi di qualunque genere, qualora il proprietario o il conduttore conviva con terzi coadiuvanti alla gestione dell'unità immobiliare. Ne consegue che solo gli ospiti occasionali e temporanei possano essere ritenuti esclusi dalla definizione di lavoratore citata, poichè per antica consuetudine non intervengono in alcun modo nelle attività interne all'unità immobiliare, e che solo il proprietario o il conduttore di un monolocale possa ritenersi esonerato dagli obblighi a carico del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo citato, tra i quali all'articolo 26 comma 3 la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare o ridurre i rischi da interferenze."
Firmato: il Dirigente del Servizio P.A.
.
(Nell'immagine: epigrafe romana del I secolo d.C. che giustifica la tesi "Il DUVRI è sempre obbligatorio, con o senza dipendenti")