Pesci d'aprile a parte, è un momento di preoccupate telefonate di amministratori, sollecitati da alcuni consulenti del lavoro in merito all'obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS alla data del 31.12.2008 nel condominio, obbligo da assolvere (se è da assolvere, come per gli studi professionali con dipendenti), entro il 16 maggio 2009.
Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui all'art.18 del dlgs 626/94 (vigente fino al 14.5.2008 ed oggi abrogato) e di cui all'art.47 del d.lgs.81/2008, vigente "testo unico" per la sicurezza sul lavoro.
Nel condominio nessuno dei due articoli citati ha rilievo.
Nel primo caso, perchè il decreto 626 era applicabile solo nei casi espressamente previsti, e cioè parzialmente agli art.21 e 22; nel secondo caso perchè (come all'art.3 comma 9 del d.lgs. 81/2008) nei confronti dei lavoratori di condominio trovano applicazione gli obblighi di informazione, formazione, dispositivi di protezione individuale e attrezzature conformi al decreto, e niente altro.
Come già scritto fin dal luglio 2008 a pag.75 del manuale pratico "SICUREZZA sul LAVORO nel CONDOMINIO", la figura del RLS non è mai stata prevista dalla legge nel condominio e nessuna comunicazione all'INAIL è quindi necessaria.
 
