lunedì 27 aprile 2009

Dalla copertina del numero di aprile 2009 di Confedilizia notizie: "Documento rischi da interferenze: nessun obbligo".
In un piccolo box a pag.7 del bollettino si spiega che alla proprietà immobiliare, condominiale o meno, non si applica mai l'art.26 del d.lgs. 81/2008 (che comprende anche l'obbligo di redazione di DUVRI): in caso di dipendenti per mancanza del "datore di lavoro" titolare dell'obbligo, in caso di presenza di dipendenti perchè l'applicazione del decreto 81, per i lavoratori con contratto collettivo portieri, si limita all'art.3 comma 9. Confedilizia ha acquisito sulla questione un parere pro veritate da uno studio legale specializzato in materia.

DUVRI addio? No, per nulla.
Senza dipendenti non si applica l'art.26, su questo non si discute.
Ma se il proprietario immobiliare o l'amministratore di condominio sono "datori di lavoro", non possiamo non ritornare sulla considerazione di pochi giorni fa: l'art.26 non parla della tutela dei lavoratori del datore di lavoro committente, ma dei lavoratori in appalto all'interno della "azienda". Non si vede a che titolo si possano estendere all'art.26 le esclusioni previste dall'art.3 comma 9, considerato che l'interferenza tra ditte diverse è da anni riconosciuta come portatrice di rischi importanti e che l'articolo 26 è diventato il cardine della sicurezza interferenziale negli appalti non edili.
A questo punto ci convincerebbe di più il sottile ragionamento (ma proprio perchè sottile pericoloso a livello tecnico, e quindi applicativamente sconsigliabile) che non considera mai proprietari immobiliari o amministratori "datori di lavoro", anche in presenza di dipendenti, sostenendo che la proprietà immobiliare (e quindi anche il condominio) in sè non è mai nè "azienda" nè "attività produttiva", e che quindi l'art.26 è sempre giuridicamente inapplicabile . Questa tesi era presente anche ai tempi del decreto 626 nei confronti dell'art.7, il cui incipit è stato ricalcato pari pari dall'art.26 del decreto 81.

In mancanza di interpretazioni ufficiali (circolari ministeriali o risposte ad interpelli, niente di meno; e forse nemmeno basteranno agli occhi degli Organi di Vigilanza, quindi: cautela) la nostra interpretazione non cambia:
- senza dipendenti l'art.26 non si applica;
- con dipendenti l'art.26 si applica tutto.
Applicare tutto l'art.26 vuole dire: verificare l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori, fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente di lavoro, redigere il DUVRI, inserire i costi per la sicurezza nel contratto di appalto. Il tutto come meglio dettagliato nel capitolo 5 - interamente dedicato alla gestione degli appalti non edili - del manuale pratico SICUREZZA sul LAVORO nel CONDOMINIO.