giovedì 23 aprile 2009

Nuovi interpelli sul condominio e il decreto 81

Dal numero di marzo 2009 di "Amministrare Immobili", edito da ANACI Nazionale, due nuovi interpelli posti al Ministero del Lavoro: il primo (2 dicembre 2008) di ANIE relativamente all'applicabilità ai condomini dell'art.26 del d.lgs. 81/2008; il secondo (9 marzo 2009) di ANACI Nazionale, che riprende e riformula (per fortuna) i quesiti inoltrati nel primo interpello, a cui il Ministero non ha mai dato risposta.
I nuovi quesiti di ANACI Nazionale:

1) se la formazione e l’informazione dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dei due vigenti contratti collettivi dei proprietari di fabbricati possono essere svolte dall’amministratore di condominio senza la preventiva elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 del TUS;
2) considerato che la redazione del documento di valutazione dei rischi costituisce obbligo per il “datore di lavoro”, nel caso in cui il condominio non abbia lavoratori alle dipendenze è necessaria la redazione di tale documento?;
3) nel caso di condominio senza dipendenti, ai fini dell’espletamento di mansioni relative ai servizi comuni, ma con lavoratori alle dirette dipendenze dei singoli condomini (personale di segreteria, collaboratori domestici) chi deve provvedere all’eventuale redazione del documento di valutazione dei rischi?
4) in caso di assenza di amministratore (perché non obbligatorio o non nominato), da quale soggetto deve essere adempiuto l’obbligo di informazione e formazione nei confronti degli eventuali dipendenti del condominio?
5) nel caso in cui, in un condominio rappresentato e gestito da un amministratore, vengano effettuate opere edili o assimilabili, non rientranti in quanto previsto dagli artt. 89 e ss. del TUS, ovvero in assenza della nomina del coordinatore della sicurezza, si estende al condominio committente (e quindi a carico di ogni partecipante al condominio) la responsabilità del datore di lavoro come previsto dal comma 4 dell’art.26 del TUS?
6) l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi con l’indicazione delle misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze in occasione di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, deve essere considerato un obbligo del committente condominio?

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
Premesso che il datore di lavoro nell’ambito condominiale sono gli stessi condomini, contitolari del diritto di comunione sulle parti comuni, gli obblighi derivanti dal TUS sono comunque limitati all’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti con la fornitura dei necessari DPI, come evidenziato nel campo di applicazione del TUS (art. 3, comma 9).
Non è obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi neppure in caso di lavoratori alle dirette dipendenze dei singoli condòmini.
Nell’ambito condominiale non trova applicazione neanche l’obbligo di elaborazione del documento unico per ridurre i rischi da interferenze in occasione di interventi connessi a contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, né la responsabilità solidale per tutti i danni che possono derivarne.


Fino a qui, l'ANACI Nazionale. Come abbiamo fatto con il primo interpello, diamo le nostre risposte:
1) Sì. L'obbligo è di formazione e informazione, la documentazione cartacea di supporto non può in alcun modo essere assimilata al DVR.
2) No.
3) Nel caso di "personale di segreteria", il datore di lavoro corrispondente al "personale". Nel caso di collaboratori domestici, nessuno, perchè il lavoratore domestico è espressamente escluso dalla definizione di lavoratore di cui all'art.2 comma 1 lettera a del d.lgs. 81/2008.
4) Senza amministratore l'obbligo rimane in capo a tutti i condomini, e tutti sono sanzionabili in difetto.
5) Tutte le opere edili rientrano "in quanto previsto dagli artt. 89 e ss.". La presenza del coordinatore non rileva, e l'art.26 rimane applicabile soltanto se il condominio ha dipendenti.
6) Sì, ma solo se il condominio ha dipendenti.

Due considerazioni finali.
L'art.26 non parla della tutela dei lavoratori della "azienda" del datore di lavoro committente, ma dei lavoratori in appalto. Non si vede quindi come possano estendersi le esclusioni previste dall'art.3 comma 9 all'art.26, poichè questo articolo - figlio diretto del compianto art.7 del decreto 626 - è considerato il cardine della sicurezza interferenziale negli appalti non edili.
Inoltre, attualmente le risposte ministeriali all'interpello non sono criteri vincolanti per gli Organi di Vigilanza, come sono stati in passato. Nel decreto correttivo che circola in bozza è presente una modifica che reintroduce l'obbligo di adeguamento per gli OdV alle risposte ministeriali, ma il punto è già stato oggetto di critiche e non ci sono garanzie che superi i vari livelli di esame istituzionale.
Quello che conta, ancora, è il testo di legge.