giovedì 7 maggio 2009

La strada giusta


Seminario sul condominio e il decreto 81/2008, presente l'Ispesl nella persona del direttore dell’Ufficio Affari Legali. Preceduto da un minaccioso comunicato stampa - nel quale si arriva a scrivere che "per legge" l'amministratore è il datore di lavoro anche dei manutentori, cosa non vera - il seminario fa invece emergere punti di vista corretti e condivisibili.
Negli stessi giorni delle importanti dichiarazioni del ministro Sacconi e del direttore generale MinLavoro Pennesi, il dirigente Ispesl Carlo Vito Magli afferma che l'assenza di obbligo di redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) nel condominio, “non esclude, per l’ amministratore, l’obbligo di valutazione dei rischi presenti o possibili nel condominio, allo scopo di informarne in maniera esaustiva i lavoratori e fornire loro dispositivi di protezione ed attrezzature di lavoro adeguate”.
La cronaca riporta correttamente la tipologia di lavoratore sul quale l'amministratore deve fornire la tutela di cui all'art.3 comma 9, implicitamente richiamato nel virgolettato di cui sopra: portieri e operatori affini, come i custodi, i giardinieri, personale preposto alla vigilanza di piscina o campi sportivi. Insomma, i dipendenti di condominio, qualora ci siano.

Sintesi delle dichiarazioni del ministero del Lavoro e di Ispesl:
• obblighi di sicurezza sul lavoro solo in presenza di dipendenti condominiali;
• se c'è il dipendente, il datore di lavoro è l'amministratore;
• il DUVRI è obbligatorio (e quindi è sottinteso che vada applicato l’art.26), se c’è il dipendente;
• la valutazione dei rischi è obbligatoria, se c’è il dipendente;
• il DVR non è mai obbligatorio.

La strada è quella giusta.