
Altri due interessanti contributi sugli obblighi di sicurezza nel condominio. Il primo intervento riguarda l'interpretazione, corretta ed a noi ben nota, dell'applicabilità del decreto legislativo 81/08 al condominio. Ne citiamo una frase, a scanso di equivoci: "in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l’amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non è tenuto ad elaborare il DUVRI."
Il secondo contributo è un articolo pubblicato dal più popolare quotidiano economico il giorno 11 scorso, a firma Luigi Caiazza. L'autorevole interprete (già Capo Servizio centrale degli Ispettori del lavoro) conferma un suo precedente punto di vista e afferma: "...un comportamento quanto meno cautelativo del datore di lavoro (perciò non sanzionabile), dovrebbe indurlo [l'amministratore di condominio-ndr] a effettuare la valutazione dei rischi. Che non sarà fine a se stessa ma strumentale rispetto ai due obblighi (sanzionati) di informazione e di formazione."
Sì, sì: la strada è proprio quella giusta.