venerdì 4 dicembre 2009

Delegato alla sicurezza responsabile anche senza fondi (...chi ci ricorda...?)

Caso di scuola, come direbbe qualcuno: a causa di un infortunio forse evitabile (smerigliare controvento non pare una buona idea) un delegato alla sicurezza sul lavoro in un comune siciliano viene considerato responsabile anche se privo dei fondi necessari ad espletare il suo ruolo: "avrebbe dovuto dimettersi", dice in sostanza la sentenza n.44890 della terza sezione della Cassazione penale depositata il 20 novembre 2009.
Ci fa venire in mente qualcuno, questo delegato, ma qualcuno chi.....?

Cassazione penale terza sezione n.44890/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Tizio, avverso la sentenza n. 1778/2008 della Corte d'Appello di Palermo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 18.2.2009, confermava la sentenza 25.10.2007 del Tribunale monocratico di Sciacca nella parte in cui aveva affermato la responsabilita' penale di Tizio, quale dirigente comunale delegato dal sindaco del Comune di ........., in ordine alle contravvenzioni di cui:- al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 382 e art. 389, lett. c);- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1, e art. 89, lett. a);- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, comma 3, e art. 89, lett. a),;- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21 e art. 89, lett. b); reati acc. in .........; e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2.660,00 di ammenda (interamente condonata con concessione del beneficio della non- menzione). I reati anzidetti si connettevano ad un infortunio occorso al lavoratore Caio, il quale - incaricato di eseguire la pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare della borgata di ......... - era stato attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attivita' lavorativa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Tizio e, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e manifesta illogicita' di motivazione, ha eccepito che: - la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perche' non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate; - gli occhiali dei quali era stato munito il lavoratore Caio , e che quegli indossava al momento dell'infortunio, erano correttamente dotati di stanghette e ripari laterali, come previsto dalla vigente normativa in materia di dispositivi individuali di protezione; - incongruamente la Corte di merito aveva ritenuto "superfluo" l'espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali utilizzati dal Caio fossero conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti da lavori di smerigliatura.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perche' infondato.
1. Priva di decisivita' e' la prima censura proposta dal ricorrente e riguardante la validita' della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro. Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, infatti, non per questo verrebbe meno la responsabilita' del delegato, poiche' l'invalidita' della delega - in base al principio di effettivita' - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilita' ma non esclude la responsabilita' del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori). In realta' il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere te funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.
2. I giudici del merito, nella vicenda in esame, hanno adeguatamente argomentato in ordine alla inidoneita' degli occhiali di cui il Caio era stato dotato a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione all'aperto di lavori di smerigliatura, in condizioni metereologiche ove l'azione del vento era un fattore ben conosciuto e prevedibile. Detti occhiali, infatti - pure essendone certificata (attraverso il contrassegno "FT") la resistenza alle particelle ad alta velocita' ed alle temperature elevate - non possedevano l'indefettibile requisito di completa aderenza al volto, dal quale restavano distanziati per oltre un centimetro, consentendo il passaggio di materiale che poteva raggiungere (e, nella specie, aveva appunto raggiunto) gli occhi di chi li indossava. In un tale contesto di evidenza probatoria e non essendovi alcuna dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, va poi evidenziato che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi Cass.: Sez. 3, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; Sez. 4, 28.2.2003, n. 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.2.1998, n. 13086) - imperizia non puo' farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilita' delle parti e rimesso alla discrezionalita' del giudice.
3, Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali. Cosi' deciso in Roma, il 21 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009.