In questi giorni di pseudoliberalizzazione edilizia, sbandieratissima ma non così semplice da attuare, c'è una precisa - e gravemente errata - teoria che sta circolando: che il DURC stia perdendo di importanza "venendo meno l'obbligo in assenza di DIA".
Questa castroneria, letta fin dal 1° aprile e purtroppo diffusa acriticamente anche da siti importanti, è smentita dalla lettura dell'art.90, comma 9 lettera a del d.lgs. 81/2008.
L'assenza di DURC, per qualunque tipo di cantiere indipendentemente dalla presenza o meno di una pratica edilizia, comporta una mancata verifica di idoneità tecnico professionale, per la quale il committente può venire sanzionato (dall'art.157) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.