Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). "
La Corte di Cassazione, sez. IV penale, annulla una condanna al coordinatore per la sicurezza: sentenza n.1490 del 14 gennaio 2010.
La Corte di Cassazione, sez. IV penale, annulla una condanna al coordinatore per la sicurezza: sentenza n.1490 del 14 gennaio 2010.
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"...le circostanze in cui si è verificato l'infortunio erano particolarmente pericolose; in relazione alla particolare fase della lavorazione, che richiedeva la vigilanza del coordinatore per l'esecuzione, che doveva dare le specifiche disposizioni, sia finalizzate ad assicurare il controllo alle squadre di operai, sia finalizzate a rendere effettiva la pulizia del cantiere".
La Corte di Cassazione, sempre sez. IV penale, non condanna il coordinatore per la sicurezza solo perchè non c'è: sentenza n.5075 del 9 febbraio 2010.
 
