giovedì 17 giugno 2010

Cantieri e coordinatori: sorprese a Corte

"...atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza la figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 494, più volte evocato articolo 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. (...)
Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). "

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, annulla una condanna al coordinatore per la sicurezza: sentenza n.1490 del 14 gennaio 2010.

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"...le circostanze in cui si è verificato l'infortunio erano particolarmente pericolose; in relazione alla particolare fase della lavorazione, che richiedeva la vigilanza del coordinatore per l'esecuzione, che doveva dare le specifiche disposizioni, sia finalizzate ad assicurare il controllo alle squadre di operai, sia finalizzate a rendere effettiva la pulizia del cantiere".

La Corte di Cassazione, sempre sez. IV penale, non condanna il coordinatore per la sicurezza solo perchè non c'è: sentenza n.5075 del 9 febbraio 2010.