"...giustamente la corte territoriale ha sostenuto che, secondo il disposto dell'8° comma dell'art. 3 del d.l.vo n. 494/96, al committente non spettava alcun obbligo di predisposizione di cautele antinfortunistiche, né di controllare il rispetto, da parte della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, della relativa normativa, bensì solo di verificare l'idoneità tecnico-professionale della stessa ditta incaricata, anche attraverso l'iscrizione della medesima alla camera di commercio, industria ed artigianato. Verifica che, secondo il giudice del gravame, è stata puntualmente eseguita."
Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza n.36612 dell'11 ottobre 2011.