Una recente dottrina tende ad espandere gli obblighi sanciti nei confronti del datore di lavoro dalla normativa di prevenzione sul lavoro all'interno del condominio senza dipendenti, vale a dire che per tale teoria tale luogo è dotato di una forza di gravità giuridica che attrae inesorabilmente il dettato del d.lgs. n. 81/2008. Detto intendimento, se pure risponde ad un'inconfessata necessità di cautelarsi da parte dell'interprete di fronte alle novità legislative dell'ultimo quadriennio, è privo di fondamento giuridico.
Lo conferma il d.P.R. 151/2011 che, all'art.6 comma 1, si occupa delle attività in regime di prevenzione incendi che sono "non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni": in presenza di autorimesse, caldaie, altezze elevate, eccetera, il condominio senza dipendenti è una delle attività che ricadono nell'art.6 comma 1, non soggette alla disciplina del d.lgs. n.81/2008.