L’autocertificazione di valutazione dei rischi, per tutte le attività (tra cui uffici e studi professionali) con presenza di almeno un lavoratore come definito all’art.2 comma 1 lettera a del d.lgs. 81/2008, non sarà possibile fino al 30 giugno 2013, come da molte parti si è letto e si leggerà, ma solo fino al 4 maggio 2013. Da quella data sarà DVR per tutti.
Ricostruiamo la vicenda. 
Secondo il d.lgs. 81/2008 l’autocertificazione – permessa in sostituzione del documento di valutazione dei rischi per le attività con un massimo di 10 lavoratori – avrebbe dovuto morire in data 30 giugno 2012. 
Il governo Monti, in vista dell’approvazione delle procedure standardizzate per la redazione dei DVR, allungò la vita dell’autocertificazione fino a tre mesi dopo la pubblicazione delle procedure, ma “comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”. 
Le  procedure standardizzate sono state ufficializzate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2012 con entrata in vigore dopo 60 giorni (4 febbraio 2013), creando un buco temporale con la scadenza dell’autocertificazione (“comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”). 
Il decreto stabilità (legge 228/2012, G.U. del 29 dicembre 2012, art.1 comma 388) ha spostato il “comunque, non oltre” al 30 giugno 2013, concretizzando i tre mesi dopo la pubblicazione delle procedure al 4 maggio 2013.
Pertanto, il DVR dovrà essere considerato obbligatorio in tutte le attività a partire dal 4 maggio 2013, e non dal 30 giugno 2013 come erroneamente interpretato inizialmente.
 
